Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile – Consigliere Relatore: Dott.ssa Angelina-Maria Perrino
Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti. Necessità di consenso del creditore prelazionario.
Con ordinanza n.4622/2024 pubblicata in data 21/02/2024 la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ha accolto il secondo motivo di ricorso, presentato dalla ricorrente Sig.ra XXXXX, difesa e rappresentata dall’Avv. Monica Mandico del Foro di Napoli, partner accrditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO contro PLC Barclays Bank Ireland, relativo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4 della L. 3/2012 in combinato disposto con gli artt. 7 comma 1 e 12 bis della già menzionata legge.
In primo grado, il Tribunale di Nola omologava il piano del consumatore. Contro tale provvedimento, la Banca suindicata – titolare del credito ipotecario – proponeva reclamo.
All’esito il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo ritenendo che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca, dovesse essere soddisfatto entro l’anno di omologazione, salvo il caso in cui il creditore acconsente ad un diverso trattamento.
Attraverso l’accoglimento di tale motivo, la Corte di cassazione, investita della questione, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale – ormai consolidato [1] – secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile dilazionare, a favore del debitore, il pagamento dei crediti privilegiati anche se la dilazione comporta il superamento del termine annuale decorrente dall’omologazione come previsto dall’art. 8 comma 3 della L. 3/12.
Tuttavia, la Suprema Corte precisa che tale dilazione è consentita a condizione che venga attribuito il diritto di voto per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il deposito di osservazioni per il piano del consumatore.
Inoltre la Cassazione, ricollegandosi ad un precedente orientamento di legittimità [2] ha sottolineato che la proposta di piano del consumatore è omologabile anche nel caso in cui prevede una dilazione dei pagamenti superiore ai cinque o sette anni, in quanto la valutazione di convenienza è riservata – in ogni caso – ai creditori.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto – in contrapposizione alle osservazioni poste dal giudice collegiale – confermando che l’omologabilità del piano del consumatore, a fronte del deposito di osservazioni non vincolanti dei creditori, è riservata – in ogni caso – alla discrezionalità del giudice.
[1] V. Cass. n. 17834/19; n. 17391/20 e n. 22291/20. [2] V. Cass. n. 27544/19.