Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile – Consigliere Relatore:Β Dott.ssa Angelina-Maria Perrino
Sovraindebitamento β Accordo di ristrutturazione dei debiti. NecessitΓ di consenso del creditore prelazionario.
Con ordinanza n.4622/2024 pubblicata in data 21/02/2024 la Corte di Cassazione, Β I Sezione Civile, ha accolto il secondo motivo di ricorso, presentato dalla ricorrente Sig.ra XXXXX, difesa e rappresentata dallβAvv. Monica Mandico del Foro di Napoli, partner accrditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO contro PLC Barclays Bank Ireland,Β relativo alla violazione o falsa applicazione dellβart. 8 comma 4 della L. 3/2012 in combinato disposto con gli artt. 7 comma 1 e 12 bis della giΓ menzionata legge.
In primo grado, il Tribunale di Nola omologava il piano del consumatore. Contro tale provvedimento, la Banca suindicataΒ β titolare del credito ipotecario β proponeva reclamo.
Allβesito il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo ritenendo che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca, dovesse essere soddisfatto entro lβanno di omologazione, salvo il caso in cui il creditore acconsente ad un diverso trattamento.
Attraverso lβaccoglimento di tale motivo, la Corte di cassazione, investita della questione, ha ribadito lβorientamento giurisprudenziale β ormai consolidato [1] β secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore Γ¨ possibile dilazionare, a favore del debitore, il pagamento dei crediti privilegiati anche se la dilazione comporta il superamento del termine annuale decorrente dallβomologazione come previsto dallβart. 8 comma 3 della L. 3/12.
Tuttavia, la Suprema Corte precisa che tale dilazione Γ¨ consentita a condizione che venga attribuito il diritto di voto per lβaccordo di ristrutturazione dei debiti e il deposito di osservazioni per il piano del consumatore.
Inoltre la Cassazione, ricollegandosi ad un precedente orientamento di legittimitΓ [2] ha sottolineato che la proposta di piano del consumatore Γ¨ omologabile anche nel caso in cui prevede una dilazione dei pagamenti superiore ai cinque o sette anni, in quanto la valutazione di convenienza Γ¨ riservata β in ogni caso β ai creditori.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto – in contrapposizione alle osservazioni poste dal giudice collegiale – confermando che lβomologabilitΓ del piano del consumatore, a fronte del deposito di osservazioni non vincolanti dei creditori, Γ¨ riservata β in ogni caso β alla discrezionalitΓ del giudice.
[1] V. Cass. n. 17834/19; n. 17391/20 e n. 22291/20. [2] V. Cass. n. 27544/19.