Nota di commento ad ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, del 21/02/2024 n. 4622/2024

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Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti. Necessità di consenso del creditore prelazionario.

Con ordinanza n.4622/2024 pubblicata in data 21/02/2024 la Corte di Cassazione,  I Sezione Civile, ha accolto il secondo motivo di ricorso, presentato dalla ricorrente Sig.ra XXXXX, difesa e rappresentata dall’Avv. Monica Mandico del Foro di Napoli, partner accrditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO contro PLC Barclays Bank Ireland,  relativo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4 della L. 3/2012 in combinato disposto con gli artt. 7 comma 1 e 12 bis della già menzionata legge.

In primo grado, il Tribunale di Nola omologava il piano del consumatore. Contro tale provvedimento, la Banca suindicata  – titolare del credito ipotecario – proponeva reclamo.

All’esito il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo ritenendo che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca, dovesse essere soddisfatto entro l’anno di omologazione, salvo il caso in cui il creditore acconsente ad un diverso trattamento.

Attraverso l’accoglimento di tale motivo, la Corte di cassazione, investita della questione, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale – ormai consolidato [1] – secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile dilazionare, a favore del debitore, il pagamento dei crediti privilegiati anche se la dilazione comporta il superamento del termine annuale decorrente dall’omologazione come previsto dall’art. 8 comma 3 della L. 3/12.

Tuttavia, la Suprema Corte precisa che tale dilazione è consentita a condizione che venga attribuito il diritto di voto per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il deposito di osservazioni per il piano del consumatore.

Inoltre la Cassazione, ricollegandosi ad un precedente orientamento di legittimità [2] ha sottolineato che la proposta di piano del consumatore è omologabile anche nel caso in cui prevede una dilazione dei pagamenti superiore ai cinque o sette anni, in quanto la valutazione di convenienza è riservata – in ogni caso – ai creditori.

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto  – in contrapposizione alle osservazioni poste dal giudice collegiale – confermando che l’omologabilità del piano del consumatore, a fronte del deposito di osservazioni non vincolanti dei creditori, è riservata – in ogni caso – alla discrezionalità del giudice.

[1] V. Cass. n. 17834/19; n. 17391/20 e n. 22291/20.

[2] V. Cass. n. 27544/19.

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Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Bancario e Finanziario, Diritto Fallimentare e Diritto Tributario. Avvocato Patrocinante in Cassazione, laurea in Giurisprudenza con il voto di 110 e Lode presso l’Università Federico II di Napoli, ha conseguito diversi Master universitari e corsi di alta formazione nelle materie del: Diritto Bancario e finanziario, Diritto Fallimentare, Diritto Tibutario nonché Composizione della crisi d’Impresa e Insolvenza, L.231/01 Privacy, Diritto di Famiglia e Tutele consumeristiche. L’avvocato è cultore della materia di Diritto Fallimentare presso l’Università di Ferrara, docente e formatore presso gli ordini professionale di avvocati e commercialisti, docente e formatore presso AUGE, Università degli Studi Giuridici Europei, docente e formatore per corsi di alta formazione per il Gruppo Maggioli Editore, docente e formatore presso Università “La Parthenope” per il Master ” Legal Manager e Advisor”, docente e formatore del Corso di Alta Formazione sulla FINANZA ETICA presso Dipartimento Economia Management Istituzioni presso Università Federico II di Napoli. Componente della Commissione Regionale della CCIAA di Napoli per la nomina di Esperto Indipendente per la composizione negoziata della crisi d’Impresa e dell’insolvenza, Gestore-OCC per la crisi di sovraindebitamento e Curatore -Liquidatore e Amministratore Giudiziario. Pubblicazioni: scrive per le riviste scientifiche come DE Jure, Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Ipsoa, Giuffre’, e Maggioli. Ha pubblicato diversi lavori editoriali nella materia del diritto bancario, procedure da sovraindebitamento, crisi d’impresa e insolvenza, privacy-gdpr. L’avvocato unitamente al suo team, è specializzata nella materia della composizione e risoluzione del debito, nell’assistenza e consulenza preventiva per la determinazione degli adeguati assetti, nella composizione negoziata, crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa, segregazione del patrimonio, tutela del fideiussore per liberazione dal debito e tutela del consumatore.