Il caso è singolare: una procedura esecutiva immobiliare – durata più di venti anni! – veniva estinta per non essere stata rinnovata nei termini (venti anni) la trascrizione del pignoramento.
Un altro Importante risultato ottenuto dall’Avv. MARCO SANGIORGIO del Foro di Lecco, Consulente Legale e partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO con il quale il Tribunale di Benevento – 2 SEZIONE CIVILE, ha estinto la procedura esecutiva per non essere stata rinnovata nei termini (venti anni) la trascrizione del pignoramento.
Il creditore procedente, dopo l’estinzione della procedura, notifica nuovo atto di precetto al debitore, avverso cui viene proposta opposizione, eccependo la prescrizione dell’originario credito, non essendo più il corso della prescrizione sospeso per effetto dell’estinzione della precedente procedura esecutiva.
Il creditore sostiene, invece, che la prescrizione sia rimasta sospesa per tutta la durata del pignoramento e, comunque, di aver, nel frattempo, compiuto altri atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Il Giudice da ragione al debitore, rilevando che l’estinzione dell’esecuzione, per mancato o tardivo rinnovo della trascrizione del pignoramento, implica, quale effetto, l’immediata cessazione, con effetti ex tunc (ossia sin dall’originario pignoramento) dell’effetto sospensivo del decorso della prescrizione garantito dal pignoramento.
Il Giudice, quindi, accogliendo le difese del debitore, rileva che la prescrizione era già maturata da anni e, dunque, sussistevano i presupposti per accogliere l’opposizione del debitore, sospendendo al contempo l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo notificato in uno all’atto di precetto opposto.
Non è frequente ma nemmeno così raro che nei nostri Tribunali ci siano procedure pendenti da decenni e, spesso, in questo tipo di situazioni, i creditori potrebbero trascurare gli adempimenti a loro carico, compromettendo la riuscita dell’azione esecutiva.
In ipotesi di questo tipo, una difesa attenta può portare – come dimostra questo risultato – non solo ad inibire il pignoramento ma, addirittura, ad azzerare il debito.