🟥MENTRE IL CREDITO CIRCOLA, la garanzia non si muove!

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Nota a Trib. Torino, Sez. VIII, 11/05/2023, n. 2033

Il fenomeno della cartolarizzazione e della cessione dei crediti è sempre più attuale e in prospettiva, viste le crescenti sofferenze sui prestiti bancari, è destinato ad aumentare ulteriormente.


In questo contesto, a fronte di debitori non più capienti o in difficoltà, i primi soggetti ad essere aggrediti dalle società di recupero crediti sono i soggetti che hanno rilasciato garanzie personali a favore delle banche.
Difatti, le aule di Tribunale sono colme di opposizioni promosse da fideiussori per i più disparati motivi, sia per la pretesa nullità antitrust delle garanzie da questi rilasciate, sia per eventuali profili di illegittimità dei rapporti bancari che le garanzie dovrebbero assicurare.
Tra l’altro, è, pressochè, prassi che le banche si difendano sostenendo che le garanzie di cui si discute, sebbene formalmente denominate fideiussioni, siano, in realtà, dei contratti autonomi di garanzia.
Perchè questo?
Per impedire che, in causa, il fideiussore possa sollevare eccezioni in ordine ai rapporti bancari.
Infatti, il contratto autonomo di garanzia, diversamente dalla fideiussione, impedisce al garante di sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito, costringendolo a pagare a prima richiesta scritta della banca, senza potersi opporre.
Distinguere una fideiussione codicistica da un contratto autonomo di garanzia si risolve in un’operazione di interpretazione del testo contrattuale che, peraltro, è tutt’altro che semplice e rimane affidata alla sensibilità del Giudice di ciascun caso concreto.
Ad oggi, per esempio, c’è un’accesa discussione attorno alla natura autonoma od accessoria delle fideiussioni bancarie replicanti il cd. schema ABI: taluni Giudici ritengono che dette fideiussioni nascondano, in realtà, delle garanzie autonome, mentre altri Giudici, più attenti, ritengono, invece, che le clausole di tale modello non determinano l’autonomia della garanzia che è e rimane una garanzia ordinaria, seppur con dei tratti di atipicità.


Ma non è questa la sede per approfondire il dibattito.
Quel che conta è altro e quel che si dirà in seguito potrebbe risultare, a tratti, paradossale. Talvolta, per convenienza processuale, – ed è questo il paradosso – potrebbe essere utile assecondare la stessa società di recupero crediti quando, a fronte delle eccezioni mosse, sostiene che le stesse non siano valide, trovandosi al cospetto – non di una fideiussione – ma – di un contratto autonomo di garanzia.
La questione è stata recentissimamente analizzata dal Tribunale di Torino con la pronuncia annotata.
Il Tribunale ha rilevato, infatti, che se è vero che, in caso di cartolarizzazione, unitamente al credito vengono trasferite anche le garanzie ad esso annesse, è anche vero che la speciale normativa di cui all’art. 58 T.U.B. quando parla del trasferimento automatico delle garanzie di qualsiasi tipo non si riferisce ai contratti autonomi di garanzia ma fa riferimento alle garanzie accessorie di stampo codicistico, ossia ai classici rapporti di fideiussione.
Per il trasferimento di una garanzia atipica, ossia di un contratto autonomo, secondo il Tribunale, occorreva il consenso del garante al trasferimento della propria posizione di garanzia che, essendo rimasto inespresso, ha comportato la non azionabilità della garanzia autonoma da parte della società di recupero crediti e la vittoria per il debitore.
La posizione qui espressa dal Tribunale di Torino trova riscontro anche in altri precedenti di merito che avevano chiarito che l’art. 58 co. 3 del T.U.B. che prevede il trasferimento delle garanzie restate insieme al credito in presenza di operazioni di cartolarizzazione va interpretato in maniera restrittiva, non potendosi acconsentire ad un automatico trasferimento dei contratti autonomi di garanzia, in assenza di previo consenso del garante, derogando, così, a quanto previsto dall’art. 1263 co. 1 c.c. che prevede solo il trasferimento della garanzie tipiche, ossia delle fideiussioni
normate dal codice civile (per esempio vedasi: Trib. Brescia, 03/05/2010; Trib. Bergamo, 02/12/2013; Trib. Pesaro, 01/02/2021; Trib. Valle della Lucania, 06/12/2021; Trib. Valle della Lucania, 02/023/2022).
La sentenza del Tribunale di Torino, pur essendo di merito e non di legittimità, è estremamente importante proprio perchè proviene da un Tribunale di riconosciuta autorevolezza.

Si ritiene, pertanto, che detto precedente potrà, senz’altro, rivelarsi utile in una molteplicità di contenziosi, ed in particolare in tutti quei casi in cui il Giudice, investito della causa, reputi che la fideiussione azionata dalla società di recupero sia in realtà un contratto autonomo di garanzia.
Resterebbe, peraltro, da capire, in caso di accoglimento dell’eccezione, che cosa accade alla garanzia: la garanzia si estingue per effetto della cessione del credito o, per effetto di questa, la garanzia rimane in capo al creditore originario, ossia alla banca?
Anche su questo aspetto vi è discordia di opinioni, ma, sommessamente, si crede che sia più ragionevole e corretto ritenere estinta la garanzia, essendo difficile immaginare la separazione della posizione del garante – pur autonomo – da quella del debitore principale.
Le conseguenze, in tal caso, sarebbero dirompenti, perchè provocherebbero il definitivo venir meno della garanzia e una conseguente perdita secca di valore sul credito in sofferenza in origine assistito da garanzia, con duplice vantaggio sia per il fideiussore che per il debitore garantito.
Naturalmente, l’orientamento espresso dal Tribunale di Torino e da altri Tribunali non è univoco, riscontrandosi anche opinioni in senso contrario, ma proprio la sentenza qui segnalata dimostra che l’eccezione, se ben argomentata dal proprio difensore, può trovare accoglimento, con conseguente soddisfazione per il debitore.

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