Il Tribunale Ordinario di Livorno – Sezione Esecuzioni Immobiliari ha accolto l’istanza ove viene eccepita lโassenza dellโiscrizione dallโalbo ex art. 106 TUB della creditrice procedente
Un altro grande risultato ottenuto dall’Avv. Emanuele Di Maso consulente legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO che grazie alle difese svolte avanti al Tribunale Ordinario di Livorno – Sezione Esecuzioni Immobiliari. Il Giudice ha accolto lโistanza del debitore esecutato ove veniva eccepita lโassenza dellโiscrizione dallโalbo ex art. 106 TUB della creditrice procedente, mandataria del soggetto giuridico da ella delegato allโincasso, con lโeffetto di risultare impossibilitata a riscuotere i crediti oggetto del recupero forzoso.
In forza del provvedimento emanato il Tribunale ha definito succintamente la valenza dellโonere probatorio ascrivibile alla creditrice procedente rispetto allโeccezione succitata.
Dettagliatamente in tema di opposizione agli atti esecutivi โ la richiesta rivolta dal debitore al Giudice dellโEsecuzione affinchรฉ sia dichiarata lโassenza di autorizzazioni legislative in capo alla procedente e alla mandataria, per il fatto che questโultime non risultino iscritte allโalbo ex art. 106 T.U.B., rientra tra i poteri che il Giudice per le Esecuzioni. il quale ha lโonere di verificare anche questo aspetto.
Infatti accertata da parte dellโOrgano Giudicante la mancanza della legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo alla mandataria della procedente โ stante lโassenza dellโiscrizione di questโultima dallโalbo 106 T.U.B. โ questโultimo ha sospeso immediatamente la procedura esecutiva il cui credito del procedente ammonta ad โฌ 650.000,00.
Da ultimo la creditrice procedente veniva anche condannata alle spese. Anche questa pronuncia dimostra quanto sia importante rivolgersi a professionisti che si occupano specificamente del diritto bancario.