AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE al vaglio delle SEZIONI UNITE – Perchรจ ai fini della determinatezza dobbiamo scomodare quanto accaduto per la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) ?
La CMS รจ nulla per indeterminatezza se nel contratto รจ indicata solo la misura percentuale della commissione. La giurisprudenza รจ ormai univoca sul tema;
Con sentenza n. 19825, del 20 giugno 2022, in ordine alla validitร della clausola contrattuale regolante la CMS, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, “la stessa, per essere valida e non affetta da nullitร per indeterminatezza dellโoggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalitร di calcolo della stessa“.
Pertanto, continua la Suprema Corte di Cassazione, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dellโoggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalitร di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrร essere in grado di conoscere quando e come sorgerร lโobbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.“
Non รจ perciรฒ legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
Ora, comparando la questione trattata per la CMS all’ammortamento alla Francese, ci chediamo, come si protrร diversamente pronunciare la Suprema Corte sulla necessitร o meno di indicare in contratto il Regime di capitalizzazione degli interessi con cui determinare la RATA?
La specifica indicazione del Regime Finanziario permette, infatti, di calcolare ex ante non solo la RATA, da riportare in contratto, ma tutte le sue componenti, quota capitale, quota interesse, nonchรจ il DEBITO RESIDUO necessarie per sviluppare ex post il piano di ammortamento.
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi , oltre a non permettere il calcolo e quindi l’applicazione degli interessi, porta alla determinazione di due diverse RATE una calcolata in regime semplice e un’altra in regime composto degli interessi. Quindi, una condizione contrattuale essenziale come nel caso della CMS.
Anche per la CMS analizzando l’estratto conto si poteva scoprire la metodologia di calcolo applicata, ma ci hanno insegnato che non funziona cosรฌ in un contratto. Inoltre, ricordiamo che se il regime รจ quello composto degli interessi occorre effettuare la corretta conversione per evitare anche quรฌ la determinazione di due rate diverse e l’applicazione surrettizia di maggiori interessi.
Infine, ricordiamo quanto รจ avvenuto nel 1999 in tema di “metodo Amburghese” utilizzato da sempre come “uso banca” nel calcolo degli interessi in c/c con conseguente violazione ex art. 1283 c.c. Identica metodologia di capitalizzazione degli interessi presente nel mutuo alla Francese.
Piรน motivi di indeterminatezza e/o indeterminabilitร “dell’oggetto contrattuale” di cosรฌ?