LA CORTE COSTITUZIONALE BACCHETTA IL LEGISLATORE E RICONOSCE CHE LA NORMA CHE LIMITA LA POSSIBILITA’ DI RICORSI AVVERSO ESTRATTI DI RUOLO COSTITUISCE UN “VULNUS ” ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONTRIBUENTE .
SI RIAPRE LA PARTITA DEL CONTRIBUENTE COL FISCO. VIA AI RICORSI.
La Corte Costituzionale ancora una volta stigmatizza il modus operandi del legislatore. LA CORTE RICONOSCE CHE RESTRINGERE IL NOVERO DELLE POSSIBILITA’ DEL CONTRIBUENTE PER RICORRERE AVVERSO ATTI NON NOTIFICATI MEDIANTE IMPUGNATIVA DELL’ESTRATTO DI RUOLO CREA UN VUOTO DI TUTELA .
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, incidenter tantum , nella recentissima sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023.
Per l’importanza della sentenza della Corte Costituzionale ai fini della tutela del contribuente si riportano le parti più importanti della sentenza :
“…..A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
A seguito dell’entrata in vigore della norma di nuovo conio, la massa dei ricorsi si è notevolmente ridotta: la difesa erariale afferma che «nell’ultimo anno risultano instaurate soltanto circa 8.000 nuove controversie (di cui circa 6.700 entro la soglia di valore di € 5.000)».
Tuttavia, è indubbio che a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale.
Non solo perché, ad esempio, la tutela cautelare, richiesta al giudice tributario nell’occasione del ricorso avverso l’atto di pignoramento del conto corrente, potrebbe non giungere in tempo per evitarlo. Ma soprattutto perché un vuoto di tutela potrebbe ingenerarsi in forza del fatto che potrebbe non esservi mai un successivo atto – sia perché non correttamente notificato, sia per inerzia della amministrazione finanziaria – che consenta di impugnare, indirettamente, anche la cartella (e, per il tramite di essa, il ruolo) non validamente notificata.
In questa prospettiva il “bisogno” di tutela giurisdizionale si può allora egualmente manifestare in situazioni diverse da quelle considerate nella norma censurata: significativa è l’ipotesi di cessione di azienda, dove in forza dell’art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), l’esistenza di un considerevole debito fiscale risultante dall’estratto di ruolo – ma che il contribuente non ha mai potuto contestare a causa dell’invalida notifica, oppure che dovrebbe ritenersi prescritto –, per effetto della responsabilità solidale del cessionario, può incidere sul valore di cessione dell’azienda stessa.
Inoltre, una situazione “analoga” a quelle considerate dalla norma censurata potrebbe verificarsi per quei debitori che operino con soggetti diversi dalla pubblica amministrazione: anche i contraenti privati potrebbero richiedere una attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, che potrebbero pertanto venire escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni che, come detto sopra, il contribuente non ha mai potuto contestare a causa dell’invalida notifica, oppure che sono relative a debiti ormai chiaramente prescritti.
TALE SENTENZA RIACCENDE LE SPERANZE DI MIGLIAIA DI CONTRIBUENTI CHE SI ERANO VISTI DICHIARARE INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO GLI ESTRATTI DI RUOLO E DI QUANTI ANCORA DOVRANNO CONTESTARE L’INESISTENZA DELLE NOTIFICHE .i GIUDICI NON POTRANNO NON TENERE CONTO DEL DICTUM DI TALE SENTENZA CHE SEPPURE IN VIA INCIDENTALE, CON UNA SENTENZA DI INAMMISSIBILITA’ DELLA QUESTIONE COSI’ COME POSTA, EMETTE UN MONITO AL LEGISLATORE PER MODIFICARE LA NORMA O INTRODURRE NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE.