Osservazioni a: Tribunale di Milano, sezione VI, 03 ottobre 2023, N. 7526
Unโimportante e recentissima pronuncia del Tribunale di Milano ha finalmente iniziato a prendere atto della nullitร antitrust non solo delle fideiussioni cd. omnibus ma anche delle garanzie rilasciate per un singolo e ben determinato rapporto bancario, meglio note come fideiussioni specifiche.
Lโorientamento nettamente prevalente in giurisprudenza ha costantemente negato la nullitร di tali fideiussioni, sebbene anchโesse aderenti al modello ABI. Ciรฒ in virtรน del fatto che la speciale nullitร antitrust non sarebbe predicabile per le garanzie specifiche, in quanto il provvedimento n. 55/2005 di Banca dโItalia (di seguito B.D.I.) farebbe esclusivo riferimento al modello di garanzia caratterizzato dalla clausola omnibus.
In veritร , esiste anche un orientamento contrario in giurisprudenza che reputa nulle anche le garanzie specifiche se conformi allo schema ABI, in quanto la giurisprudenza censurerebbe i contratti aderenti a tale schema senza fare distinzioni in ordine al tipo di garanzia. Si tratta, tuttavia, di un orientamento raramente condiviso nei Tribunali e molte cause incentrate sulla nullitร delle fideiussioni specifiche non sono andate a buon fine proprio per questa ragione.
Per quanto noto, il Tribunale di Milano รจ uno dei Tribunali capofila dellโorientamento maggioritario di cui si รจ detto.
Infatti, Milano ha sempre negato la nullitร delle fideiussioni specifiche aderenti allo schema ABI.
Per questo motivo, la pronuncia oggi segnalata รจ particolarmente rilevante, avendo i Giudici milanesi ritenuto, per la prima volta, nulla una fideiussione specifica. Eโ bene notare, perรฒ, che il garante non ha fondato le proprie difese solamente sul provvedimento n. 55/2005 di B.D.I. ma ha dimostrato ex novo lโesistenza del cartello anticoncorrenziale,
producendo al Tribunale un cospicuo numero di garanzie specifiche di svariati istituti di credito, tutte fedeli al modello elaborato dallโABI.
Il che significa che con una strategia difensiva ragionata e ponderata si puรฒ vincere anche nei Tribunali notoriamente piรน ostici. La strada da seguire รจ tracciata, raccogliere preliminarmente un cospicuo numero di fideiussioni specifiche e dimostrare al Tribunale quello che le banche hanno sempre tentato di nascondere lโesistenza di un risalente e molto ben radicato cartello nel mercato delle garanzie personali, senza alcun distinguo fra fideiussioni omnibus e specifiche.
Cโรจ, peraltro, di piรน, perchรจ la sentenza di Milano ritiene che la nullitร antitrust della clausola di deroga allโart. 1957 c.c. comporti, come conseguenza, lโinoperativitร della garanzia quando la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti.
Invero, il Tribunale di Milano ritiene che la clausola che prevede il pagamento del garante a semplice richiesta scritta non esonera la banca dal dover agire giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti (tra le molte in questo senso: App. Catania, n. 263/2022; App. Napoli, n. 4336/2022; Trib. Napoli, n. 7847/2022; Trib. Pesaro, n. 198/2022, ma soprattutto i molteplici precedenti del Tribunale delle imprese di Roma, e, il piรน recente, Trib. Roma. n. 14475/2023).
Circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata, determinando lโestinzione della fideiussione.
Del resto, a fronte della nullitร dellโart. 1957 c.c., la banca รจ solita difendersi affermando di aver interrotto il termine con una diffida stragiudiziale, ma ciรฒ puรฒ essere vero allorchรจ si tratti di un contratti autonomi di garanzia e non di una fideiussioni ABI, per cui, invece, la banca deve dimostrare di aver agito giudizialmente nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti. Tutto questo insegna che con unโadeguata conoscenza degli orientamenti dei singoli Tribunali si puรฒ sempre impostare una difesa efficace contro la banca.