🟥Anche per Milano le FIDEJUSSIONI SPECIFICHE SONO NULLE

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Osservazioni a: Tribunale di Milano, sezione VI, 03 ottobre 2023, N. 7526

Un’importante e recentissima pronuncia del Tribunale di Milano ha finalmente iniziato a prendere atto della nullità antitrust non solo delle fideiussioni cd. omnibus ma anche delle garanzie rilasciate per un singolo e ben determinato rapporto bancario, meglio note come fideiussioni specifiche.


L’orientamento nettamente prevalente in giurisprudenza ha costantemente negato la nullità di tali fideiussioni, sebbene anch’esse aderenti al modello ABI. Ciò in virtù del fatto che la speciale nullità antitrust non sarebbe predicabile per le garanzie specifiche, in quanto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia (di seguito B.D.I.) farebbe esclusivo riferimento al modello di garanzia caratterizzato dalla clausola omnibus.


In verità, esiste anche un orientamento contrario in giurisprudenza che reputa nulle anche le garanzie specifiche se conformi allo schema ABI, in quanto la giurisprudenza censurerebbe i contratti aderenti a tale schema senza fare distinzioni in ordine al tipo di garanzia. Si tratta, tuttavia, di un orientamento raramente condiviso nei Tribunali e molte cause incentrate sulla nullità delle fideiussioni specifiche non sono andate a buon fine proprio per questa ragione.
Per quanto noto, il Tribunale di Milano è uno dei Tribunali capofila dell’orientamento maggioritario di cui si è detto.
Infatti, Milano ha sempre negato la nullità delle fideiussioni specifiche aderenti allo schema ABI.


Per questo motivo, la pronuncia oggi segnalata è particolarmente rilevante, avendo i Giudici milanesi ritenuto, per la prima volta, nulla una fideiussione specifica. E’ bene notare, però, che il garante non ha fondato le proprie difese solamente sul provvedimento n. 55/2005 di B.D.I. ma ha dimostrato ex novo l’esistenza del cartello anticoncorrenziale,
producendo al Tribunale un cospicuo numero di garanzie specifiche di svariati istituti di credito, tutte fedeli al modello elaborato dall’ABI.


Il che significa che con una strategia difensiva ragionata e ponderata si può vincere anche nei Tribunali notoriamente più ostici. La strada da seguire è tracciata, raccogliere preliminarmente un cospicuo numero di fideiussioni specifiche e dimostrare al Tribunale quello che le banche hanno sempre tentato di nascondere l’esistenza di un risalente e molto ben radicato cartello nel mercato delle garanzie personali, senza alcun distinguo fra fideiussioni omnibus e specifiche.
C’è, peraltro, di più, perchè la sentenza di Milano ritiene che la nullità antitrust della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. comporti, come conseguenza, l’inoperatività della garanzia quando la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti.
Invero, il Tribunale di Milano ritiene che la clausola che prevede il pagamento del garante a semplice richiesta scritta non esonera la banca dal dover agire giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti (tra le molte in questo senso: App. Catania, n. 263/2022; App. Napoli, n. 4336/2022; Trib. Napoli, n. 7847/2022; Trib. Pesaro, n. 198/2022, ma soprattutto i molteplici precedenti del Tribunale delle imprese di Roma, e, il più recente, Trib. Roma. n. 14475/2023).
Circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata, determinando l’estinzione della fideiussione.


Del resto, a fronte della nullità dell’art. 1957 c.c., la banca è solita difendersi affermando di aver interrotto il termine con una diffida stragiudiziale, ma ciò può essere vero allorchè si tratti di un contratti autonomi di garanzia e non di una fideiussioni ABI, per cui, invece, la banca deve dimostrare di aver agito giudizialmente nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti. Tutto questo insegna che con un’adeguata conoscenza degli orientamenti dei singoli Tribunali si può sempre impostare una difesa efficace contro la banca.

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