Ieri 12 Ottobre, in una giornata autunnale con un clima assolutamente anomalo per la stagione, si è tenuta una udienza presso il Tribunale Civile di Treviso relativa un ricorso – a tutela di un assistito del CENTRO DIRITTO BANCARIO – in opposizione all’esecuzione immobiliare con contestuale istanza di sospensione, nei confronti del creditore procedente (CESSIONARIO) per difetto della titolarità del credito azionato nella procedurta esecutiva.
Come succede, nella totalità dei casi documentati dalla scrivente, la cessionaria asserisce di essere di essere divenuta titolare del credito in esame in forza di un contratto di cessione ex. Art 58 TUB che sarebbe intervenuto con la banca (CEDENTE) ed originario creditore.
Il legale incaricato , dopo le numerosissime esperienze in merito all’oggetto della opposizione , sa già come si conforma l’udienza, ha esperienza per già presagire quali siano le richieste, osservazioni e difese della controparte procedente, ma il caso che raccontiamo ha davvero dell’incredibile.
In occasione dell’udienza, tra le meraviglie dei presenti, si presenta anche un secondo cessionario, costituitosi solo il giorno precedente, che parimenti asserisce di essere di essere divenuta titolare del credito in esame in forza di un contratto di cessione ex. Art 58 TUB che sarebbe intervenuto con la banca (CEDENTE) ed originario creditore.
A questo punto, tra il panico dei presenti e l’incredulità del Giudice, le parti in UNA LUNGA DISCUSSIONE cercano di spiegare e giustificare il perchè di quanto accaduto. Le CESSIONARIE asseriscono che ciascuna avrebbe acquisito i crediti della banca CEDENTE in parte e che quindi “su un cesto di 10 mele i diritti di 4 mele andavano alla prima e i diritti delle restanti 6 andavano all’altra”.
NESSUNA CESSIONARIA PERO’ HA PROVVEDUTO A PRODURRE COPIA DEL CONTRATTO DI CESSIONE, che sarebbe stata la soluzione di tutti i problemi, ma solo piccole pezze giustificative rilasciate in fretta e in furia il giorno precedente dalla banca originariamente titolare del Credito. Chissà perchè???
Ottimo l’intervento a questo punto dell’Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, che ha rafforzato la tesi difensiva continuando a sostenere il difetto di titolarità del credito di ciascuna richiedendo al giudice la produzione dei contrattri di cessione che “mai come in questo assurdo caso” servirebbero a dimostrare la titolarità del credito e a dipanare la questione che rasenta l’assurdo.
Ovviamente, il Giudice si è riservato…
La telenovela… che, dire abbia dell’assurdo è dire poco, avrà sicuramente delle evoluzioni intriganti, quindi vi aspettiamo prossimamente per il prosieguo …chi cambia canale è….