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CAMBIO DI PASSO SULLโ€™ONERE DELLA PROVA DELLโ€™INTESA ANTITRUST PER LE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DOPO IL 2005: NOTE A: TRIB. ROMA, SEZ. IMPRESA. ANTITRUST, 27 GIUGNO 2023 N. 10184 E APP. MILANO, SEZ. I, 8 GIUGNO 2022, N. 1988.

Come ormai noto, Banca dโ€™Italia (di seguito anche B.D.I.), nel lontano 2005, in veste di Autoritร  garante per la concorrenza nel settore bancario, ha accertato un cartello fra banche volto ad uniformare i testi contrattuali delle fideiussioni omnibus e ha, di conseguenza, sanzionato la deliberazione dellโ€™associazione bancaria italiana (ABI) che aveva adottato e diffuso alle proprie associate uno schema di fideiussione che tale illecita intesa recepiva in toto, affermandone la contrarietร  alla normativa antitrust.
Negli ultimi anni, come tutti sanno, attorno a tale questione si รจ sviluppato un enorme contenzioso fra banche e garanti che proprio in considerazione di quanto statuito da B.D.I. con il provvedimento n. 55 del 2005 hanno provato ad eccepire la nullitร  delle garanzie in quanto aderenti allo schema elaborato dallโ€™ABI.
A fine 2021 sulla questione sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 41994 che ha affermato la tendenziale nullitร  parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI quanto ad alcune delle sue clausole. Nello specifico trattasi delle clausole n. 2, 6 e 8 del modello di ABI ossia le cd. clausole di: sopravvivenza, reviviscenza e di deroga allโ€™art. 1957 c.c.. Ed รจ inutile nascondere che la nullitร  parziale delle fideiussioni puรฒ produrre effetti dirompenti per le banche: in particolare, il venir meno, per effetto della nullitร  antitrust, della deroga allโ€™art. 1957 c.c. che impone alla banca di agire tempestivamente per il recupero del proprio credito, a pena di perdita di efficacia della garanzia. Il garante puรฒ, del resto, eccepire la decadenza della banca o della cessionaria del credito dallโ€™escutere la garanzia per via del fatto – peraltro assai frequente – che la banca non ha rispettato il termine di sei mesi indicato dal predetto articolo, agendo tardivamente per il recupero del proprio credito.

Tutto risolto? niente affatto!

Infatti, la gran parte del contenzioso apertosi con banche e cessionarie del credito riguarda garanzie prestate successivamente al maggio del 2005 e, dunque, al provvedimento n. 55/2005 di B.D.I. che ha censurato il cartello tra le banche e lo schema di fideiussione omnibus elaborato nel 2003 da ABI che tale intesa recepiva e perpetrava.
La circostanza ha portato al paradosso per cui una fideiussione omnibus identica, nelle tre clausole incriminate, allo schema ABI ma successiva al maggio del 2005 ovvero assunto dalla Banca dโ€™Italia in funzione di Autoritร  antitrust non sarebbe di per sรจ nulla, dovendosi provare la persistenza dellโ€™intesa restrittiva della concorrenza giร  accertata sino al 2005 anche per il periodo successivo ovvero nellโ€™anno di rilascio della fideiussione oggetto di contestazione. Del resto, lโ€™ABI, in osservanza alle prescrizioni della Banca dโ€™Italia, avrebbe emendato il proprio schema riguardo alle tre clausole incriminate e ciรฒ, secondo un certo filone di pensiero, avrebbe, di fatto, spezzato la continuitร  dellโ€™intesa bancaria che ove, comunque, riscontrata nel mercato – come ancora oggi si riscontra – delle fideiussioni non sarebbe piรน stata conseguenza dello schema elaborato da ABI, in quanto, appunto, rettificato a seguito della decisione di B.D.I.
Il maggio del 2005 รจ diventata, quindi, una sorta di data spartiacque, discriminando, di fronte al ceto bancario, i garanti piรน vecchi da quelli piรน giovani. In termini strettamente pratici, le fideiussioni sottoscritte sino grosso modo al 2005 si presumono parzialmente nulle, salvo prova contraria della banca, mentre quelle successive, pur identiche, si
presumono valide, salvo prova contraria – non della banca – ma del fideiussore.
Si tratta dellโ€™orientamento ad oggi maggioritario nei Tribunali, specialmente in quelli del centro nord ed in particolare del Tribunale di Milano che con la propria sezione specializzata antitrust ha inaugurato questo orientamento, successivamente ripreso anche da molti altri Giudici ordinari.

Il rigore di questo orientamento รจ stato temperato in parte con lโ€™accoglimento di numerosi ordini di esibizione nei confronti degli Istituti di credito, tenuti a consegnare i propri testi di fideiussione affinchรจ il Giudice possa valutare se lโ€™intesa lesiva della concorrenza persisteva ancora in relazione alle garanzie successive al 2005. Degli ordini di esibizione ottenuti dai garanti si รจ, in particolare, dato conto anche sul nostro sito web.
Lโ€™ordine di esibizione potrebbe, perรฒ, non risolvere necessariamente e sempre il problema della prova della persistenza dellโ€™illecito antitrust anche per il post 2005.
In primo luogo, come evidente, anche solo per pura casualitร , non รจ detto che lโ€™ordine di esibizione dia un esito positivo; cosรฌ comโ€™รจ non รจ detto che le banche destinatarie vi ottemperino, pur essendo previste sanzioni pecuniarie elevate che perรฒ, a quanto consta, i Giudici rarissimamente comminano alle banche. Per di piรน vi sarebbe eccessiva discrezionalitร  in capo di Giudici volta volta chiamati a decidere nel valutare il risultato dellโ€™esibizione, con conseguente imprevedibilitร  delle decisioni e disallineamento fra i vari Tribunali: lโ€™intesa restrittiva della concorrenza potrebbe essere reputata sussistente per una fideiussione del 2010 da un Tribunale e non da un altro, proprio a seconda del diverso esito dellโ€™esibizione e delle diverse valutazioni dei Giudici interessati!
Sarebbe una mostruositร  giuridica ritenere provata unโ€™intesa fra le banche da parte di un Tribunale e non magari da parte di un altro, pur trovandoci al cospetto di fideiussioni identiche rilasciate magari nello stesso periodo.
Che fare allora? arrendersi di fronte ad una banca che rifiuta di esibire le proprie fideiussioni o di fronte ad un Giudice che nega lโ€™esibizione oppure la valuta insufficiente per ritenere provato il pacifico cartello fra le banche, tuttโ€™oggi esistente?

Non necessariamente! mai darsi per vinti di fronte alla banca.
Esiste, infatti, un altro – pur minoritario ma autorevole – orientamento che supera il problema della prova del cartello illecito per il periodo successivo al 2005 che non risulta coperto dal provvedimento della Banca dโ€™Italia.
Si tratta, nello specifico, dellโ€™orientamento che va per la maggiore allโ€™interno della Sezione antitrust del Tribunale di Roma che insieme a quella di Milano e di Napoli rappresenta lโ€™intera giurisprudenza specializzata in materia antitrust.
Da ultimo, per quanto noto, il Tribunale antitrust di Roma si รจ espresso con la pronuncia n. 10184 del 27 giugno scorso (vedi anche: Trib. Imprese Roma, 18 febbraio 2022, n. 2659 in dirittodelrisparmio.it; Trib. Imprese Roma, 29 dicembre 2022, n. 19159 in sito web www. avvocatomandico.it ).
Si tratta di una decisione tutto sommato breve ma molto chiara e lineare nellโ€™argomentare ed รจ stata resa allโ€™esito di un giudizio antitrust avviato nel 2018 per ottenere da parte dei garanti lโ€™accertamento della violazione della normativa antitrust in relazione a tre fideiussioni contenenti le condizioni-schema ABI stipulate nel 2005 e nel 2009 e la conseguente applicazione della nullitร  speciale disposta dallโ€™art. 2 L. 287/1990.

Entrambe le fideiussioni per cui era causa erano successive al provv. n. 55/2005 di B.D.I., ma i Giudici romani, in aperto contrasto con lโ€™orientamento piรน rigoroso dei loro Colleghi di Milano, non hanno ritenuto necessario dimostrare ex novo la sussistenza dellโ€™intesa negli anni 2005 e 2009, posto che le fideiussioni impugnate risultavano fedeli allo schema ABI e tanto bastava, a detta della Corte Romana, per ritenerle parzialmente nulle ai sensi della normativa antitrust.
Ciรฒ vuol dire che per una fideiussione aderente allo schema dellโ€™ABI, seppur successiva al provv. di B.D.I., non occorre provare la persistenza dellโ€™intesa e, dunque, nemmeno alcuna istanza di esibizione a carico delle banche.
Tale filone interpretativo riprende il ragionamento inaugurato, per primo, dalla nota e antesignana Cass. n. 29810/2017 che aveva precisato, tra lโ€™altro, che, ai fini dell’illecito Antitrust, l’adeguamento o meno da parte dellโ€™ABI alle prescrizioni impartite con il provv. n. 55/2005 B.D.I. non assume rilievo.
La gran parte delle sentenze di merito che si sono espresse nel senso sopra detto – comprese, appunto, quelle della Sezione antitrust di Roma – si sono, infatti, basate su detto principio e su quello successivamente pronunciato da Cass. Sez. I, 22 maggio 2019, n. 138468 secondo cui il Giudice di merito non potrebbe attribuire rilievo decisivo allโ€™attuazione o meno della prescrizione impartita ad ABI da Banca dโ€™Italia (di estromettere le clausole 2, 6 e 8 dallo schema diffuso presso il settore bancario) essendo, invece, tenuto a verificare se le disposizioni contrattualmente pattuite coincidono con le condizioni vietate dell’intesa restrittiva, dichiarando, in caso affermativo, la nullitaฬ€ – parziale – della garanzia impugnata in forza dellโ€™elevata attitudine del provvedimento di B.D.I. a provare la condotta anticoncorrenziale.
Il vantaggio di unโ€™adesione piรน cospicua da parte dei Tribunali a questโ€™ultimo orientamento non sarebbe certo da trascurare per i garanti che sarebbero di molto agevolati di fronte alla banca che, a quel punto, sconterebbero il paradosso di dover offrire loro la prova contraria della non derivazione della fideiussione dallโ€™intesa anticoncorrenziale, magari richiedendo esse stesse al Giudice lโ€™ordine di esibizione ad altri istituti di credito nel disperato tentativo di dimostrare il venir meno dellโ€™illecito, per il periodo successivo al 2005.


Sarebbe un modo di dare giustizia vera ai garanti che hanno subito unโ€™intesa e si trovano pure nella condizione di doverne dimostrare la persistenza al Giudice, anche di fronte allโ€™evidenza.
La nota dolente di tutto ciรฒ รจ che questo piรน che favorevole orientamento appare, per ora confinato, ad alcuni Giudici specializzati e ordinari (vedi, da ultimo, Trib. Firenze, 7 giugno 2023, n. 1703, in banca dati giuridica Dejure) del centro Italia, quando, soprattutto, il Tribunale di Milano e il resto del nord tendono, invece, ad aggravare lโ€™onere della prova a carico dei fideiussori a tutto vantaggio delle banche Quello che รจ importante far notare ai nostri lettori รจ che se ciรฒ รจ tendenzialmente vero, รจ pur vero che se un Giudice cโ€™รจ sempre a Berlino, qualche volta lo si trova anche a Milano!
La Corte di Appello di Milano non pare, infatti, condividere lโ€™orientamento sposato dai propri Colleghi di Tribunale, sia delle Sezioni ordinarie che delle Sezioni specializzate in materia antitrust.
Crediamo, infatti, che sia passata ai piรน inosservata unโ€™apprezzabile sentenza della Corte di Appello di Milano (la n. 1988 del 8 giugno 2022 in www.giurisprudenzadelleimprese.it ) che ha ribaltato il responso negativo della Sezione specializzata antitrust del Tribunale meneghino, rilevando che โ€œIl provvedimento della Banca dโ€™Italia n. 55/2005 possiede unโ€™elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale e il giudice di merito non puรฒ attribuire rilievo decisivo allโ€™attuazione o non attuazione della prescrizione impartita da Banca dโ€™Italia ad ABI, essendo, invece, tenuto a
verificare se le disposizioni contrattualmente pattuite coincidano con le condizioni vietate dellโ€™intesa restrittiva (cfr. Cass., Sent. 13846/2019).โ€.
In quel caso, il Tribunale in prima battuta riteneva non provata lโ€™esistenza dellโ€™intesa per lโ€™anno della fideiussione impugnata (il 2009), in quanto successiva al 2005 ma la Corte dโ€™Appello, prima Sezione, richiamando, la giurisprudenza di Cassazione, e un proprio consolidato orientamento, smentiva il Tribunale, affermando che ove la fideiussione sia conforme al modello ABI, il provvedimento di B.D.I. รจ giร  prova sufficiente per ritenere parzialmente nulla la fideiussione
impugnata.
Lโ€™orientamento richiamato ha trovato ulteriore conferma anche nel corrente anno con altra pronuncia sempre della stessa Sezioni I della Corte di Appello (la n. 922 del 16 marzo 2023 in banca dati giuridica https://itaca.eurojus.it ) che ha ribaltato una sentenza del Tribunale di Lecco, giudicando parzialmente nulla una fideiussione omnibus del 2008 giusta, semplicemente, la sua ravvisata conformitร  allo schema elaborato da ABI.
Si tratta di un dato statistico importante sia per le cause dove vi รจ stata soccombenza in primo grado ma anche per quelle ancora da avviare, specie per quelle di competenza del foro di Milano, posto che la Sezione I della Corte dโ€™Appello รจ quella deputata a trattare sia la materia bancaria che le cause antitrust.
Tutto questo per dire che se il Tribunale, in primo grado, ha respinto motivando in base alla mancata prova dellโ€™intesa in relazione a fideiussioni successive al 2005, nulla รจ ancora perduto; cโ€™รจ lโ€™appello e cโ€™รจ sempre un Giudice, anche a Milano!

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