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TRIBUNALE DI TREVISO ORDINANZA DEL 07.09.2023

Importante risultato per clienti rivoltisi a CE.DI.BA. ottenuto dal CENTRO DIRITTO BANCARIO con l’Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, con il quale il Tribunale di Treviso, ha rigettato l’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto .

Il Giudice non concede la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo, ritenendo allo stato rilevante l’eccezione sollevata di nullitΓ  parziale (circoscritta alla clausola derogativa dell’art. 1957 c.c.) della fideiussione omnibus (rilasciata nel 2010) per violazione della normativa Antitrust con conseguente intervenuta decadenza del creditore per violazione del termine semestrale.

Il Giudice, β€œβ€¦ ritenuto, quanto alla nullitΓ  delle fideiussioni prestate dagli attori (o, comunque, di alcune loro clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, che l’eccezione risulti rilevante nel caso di specie, sia alla luce dell’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., Sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994) sia tenuto conto che, laddove – in mera ipotesi – venisse ritenuta la nullitΓ  anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, ritenute lesive della libertΓ  di concorrenza (e, in particolare, all’art. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli attori – cfr. doc. 5 attoreo), ai sensi dell’art. 1957 c.c. le garanzie de quibus non avrebbero piΓΉ effetto, considerato che l’istituto di credito, a seguito dell’intimazione di rientro inviata nel mese di giugno 2022 (cfr. docc. 6, 7, e 8 attorei), non ha tempestivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con il deposito del ricorso monitorio in data 30.1.2023, oltre i 6 mesi successivi …”

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