🟥FIDEJUSSIONI | UNA NUOVA ORDINANZA DI ESIBIZIONE

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TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE ORDINANZA ISTRUTTORIA AMMISSIONE ex art. 210 CPC

Importante risultato ottenuto dal CENTRO DIRITTO BANCARIO con l’Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, con il quale il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.

La Sezione Imprese del Tribunale di Milano conferma l’ammissibilità della istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all’ordine di esibizione dei modelli di fideiussione utilizzati nel periodo successivo al 2005, al fine di comprovare la possibile persistenza della intesa anticoncorrenziale.

  • “… considerato che, in relazione al tema di prova della persistenza deII’intesa illecita a distanza cronologica dal perimetro temporale dell’accertamento condotto dalla Banca d’ItaIia, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, deve ritenersi ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, nei limiti di seguito indicati;
  • considerato, in particolare, che il mercato rilevante è stato individuato dalla Banca d’ItaIia (punto 8 del provvedimento n. 55/2005) nell’intero territorio nazionale, essendo pertanto irrilevante l’eventuale indagine limitata ad un territorio più ristretto;
  • ritenuto che sia conseguentemente rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;
  • considerato che l’ambito temporale di riferimento ai fini della verifica della persistenza deII’intesa illecita deve essere necessariamente delimitato all’epoca di sottoscrizione delle garanzie per cui è causa;
  • ritenuto pertanto – anche nell’esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust – di individuare quale periodo di riferimento al mese di aprile dell’anno 2013 e quali destinatari dell’ordine di esibizione i seguenti istituti bancari..”

E’ rilevante l’aspetto che il Tribunale  ha individuato il modus operandi per adempiere a detto onere probatorio accettando la richiesta istruttoria (ex. art. 210 c.p.c.) di parte attrice in relazione al tema di prova dell’esistenza dell’intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, e deve ritenersi ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice.

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