MUTUO PIANO DI AMMORTAMENTO PRIVO DELLA INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO APPLICATO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO – SEZIONE TERZA, con ORDINANZA del 14 Giugno 2023 del Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito, ammette la Consulenza Tecnica D’Ufficio CTU su mutuo fondiario attualmente in regolare ammortamento, privo della indicazione del regime finanziario e contenente Piano di Ammortamento limitato alla sola quota capitale, onerando il consulente tecnico di accertare se il costo del finanziamento e la modalità di restituzione abbiano carattere univoco e, in caso di incertezza, provveda al ricalcolo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
L’Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, ha ottenuto in collaborazione e per un cliente del Centro Diritto Bancario un altro eccellente risultato in relazione ad un contratto di mutuo fondiario attualmente in regolare ammortamento, ottenendo la Consulenza Tecnica d’Ufficio CTU dove il Giudice Dott. Ardito Alessandra ha richiesto al consulente tecnico di accertare se il costo del finanziamento e la modalità di restituzione abbiano carattere univoco e, in caso di incertezza, provveda al ricalcolo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
Rilevato che dalla documentazione in atti non risulta l’indicazione della rata nel contratto di mutuo, dispone CTU sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti di causa, il CTU :
1 – Tenuto conto degli elementi indicati nel doc. 2 di parte attrice tcapitale, tasso d’interesse, numero di rate, ISC, ammortamento alla francese, chiarisca se i costi del finanziamento e le modalità di restituzione fossero univocamente determinati con la precisazione che il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l’esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato fìnale né la perizia richiesta per la sua esecuzione,
2 – Nel caso di indeterminatezza, proceda al ricalcolo applicando i tassi previsti dall’art. 117 TUB e quantifichi le somme eventualmente già versate in eccesso dall’attrice.”