🟥USURA: POLIZZA ASSICURATIVA E SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

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Il TRIBUNALE Ordinario di TORINO, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Vitrò, ha emesso ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C in data 29 maggio 2023 con la quale condanna la banca per usura, al risarcimento e alla refusione delle spese di lite che seguono la soccombenza.

Nuovo importante risultato ottenuto dall’Avv. GAETANO DI FLURI del Foro di Salerno Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, contestando l’usurarietà del contratto di finanziamento per la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto stesso ha ottenuto la condanna della banca al risarcimento e alla refusione delle spese di lite che seguono la soccombenza.

Questo orientamento sembra oramai consolidato nella giurisprudenza di merito e soprattutto di legittimità.

Il giudizio riguardante l’accertamento del tasso usuraio in un contratto di cessione del V dello stipendio, richiamando
la sentenza 30 gennaio 2017 N. 8806 della Suprema Corte ha stabilito che in caso di un contratto di mutuo le spese di
assicurazione, ove collegate al contratto principale, e sostenute per ottenere il credito, devono essere
computate per la valutazione del Tasso soglia usura.

Molto interessante il passaggio dell’Ordinanza che si segnala:

“Né può essere condiviso l’altro rilievo della resistente in ordine alla necessità di rispettare il principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e quello del TEG contrattuale, nel senso che i due tassi devono essere composti dai medesimi elementi. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 19597 del 18.09.2020 hanno compiutamente delineato l’impianto sistemico che può così essere riassunto:
a) il TEG del singolo contratto deve essere calcolato sempre includendovi tutti i costi, nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c.p.;
b) nei casi in cui però il TEGM, e quindi il tasso soglia, sia formato senza includere tutti i costi si pone un problema di omogeneità; pertanto, il Giudice deve risolvere questo problema quando possibile;
c) il problema dell’omogeneità è risolvibile per le CMS e per gli interessi moratori aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli Interessi di mora, rilevati separatamente, e quindi al di fuori del TEGM; aggiungendo tali rilevazioni al tasso soglia si garantisce l’omogeneità;
d) nel caso in cui questa operazione di adeguamento del tasso soglia non può essere compiuto, come nel caso delle polizze assicurative, il principio di onnicomprensività, e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneità”.

Ha rilevato il Giudice, inoltre, che nel caso di specie, diversamente dall’ipotesi di Commissioni di Massimo Scoperto o
interessi moratori, non vi è possibilità di applicare il principio di omogeneità prevalendo quello di onnicomprensività e tutela del finanziato. La conclusione, una volta accertata l’usura, sarà la gratuità del contratto ex art. 1815 C.C.

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