Il Tribunale di NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, con Sentenza N. 4601/2023 in data 02 Maggio 2023 condanna la banca convenuta per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione nel contratto di mutuo stipulato in data 9 Aprile 2008.
Un altro importante risultato ottenuto dall’Avv. MONICA MANDICO, Consulente Legale Partner Accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO che ha visto la banca condannata “alla data del 9/1/2014 parte attrice aveva versato indebitamente alla banca la somma di € 11.194,62 in forza del mutuo per cui è causa, e che dal successivo sviluppo del piano di ammortamento del suddetto mutuo va eliminato l’effetto della capitalizzazione composta degli interessi dovuta al piano di ammortamento alla francese“
Il consumatore nel momento in cui stipula un mutuo concorda con la banca l’importo da restituire, l’inizio e la durata del finanziamento, la rata da pagare e gli interessi il cui ammontare cambia in base al sistema di capitalizzazione scelto.
Considerando, infatti, che il regime finanziario adottato inciderà direttamente sull’ammontare degli interessi che di fatto il mutuatario sarà poi tenuto a pagare alla banca, è molto importante che la clausola che lo disciplina sia chiara e frutto di una espressa pattuizione tra le parti, pena la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede.
Tuttavia spesso accade che le banche applichino un regime di capitalizzazione degli interessi composto – meno favorevole per il mutuatario – senza una espressa approvazione da parte di quest’ultimo. In tali circostanze, quindi, il consumatore ha diritto di agire in giudizio per ottenere la restituzione della maggiorazione pagata.