🟥NEL TRASLOCO HO PERSO TUTTO

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Il Giudice, in una causa incardinata presso il Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese per la declaratoria di nullità della fidejussione sottoscritta da un cliente nostro assistito, ritenuta ammissibile la nostra istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c, ordina a primario istituto di credito l’esibizione modulo standard per le fidejussioni omnibus utilizzato nel mese di Luglio 2008… ma la banca no ce l’ha

😂😂😂😂…EH GIA’… NEL TRASLOCO E NELLE FUSIONI IL MODULO E’ ANDATO PERSO… 😂😂😂😂

“Gentile Avvocato, con riferimento all’ordine del Giudice di produrre i modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel mese di luglio 2008, si comunica che, a seguito delle numerose operazioni societarie effettuate dalla BANCA e dei conseguenti aggiornamenti dei sistemi informatici, non ci è possibile produrre la modulistica standard richiesta in quanto non più disponibile. Si precisa, inoltre, che le nostre procedure informatiche consentono di avere la scansione cronologica della modulistica in uso tempo per tempo presso LA BANCA solo a partire dall’anno 2010. Restiamo a disposizione in caso di ulteriore necessità. Distinti saluti. LA BANCA “

Ribadiamo che l’art. 210 c.p.c. dispone che il Giudice , su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un’altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell’altra parte o del terzo. In sostanza, nel caso in cui una parte non abbia la materiale disponibilità di un documento ma sia a conoscenza di chi ne sia in possesso, può rivolgere un’istanza al giudice affinché ne ordini a tale soggetto l’esibizione. Nonostante sia indispensabile un’istanza di parte ai fini dell’esibizione, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del Giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l’impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L’ordine di esibizione, infatti, non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova. Nel disporre l’esibizione, il Giudice stabilisce anche le modalità con le quali provvedervi e se sia necessario produrre il documento in originale o in copia. La decisione del Giudice di ordinare o meno l’esibizione di un documento non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d’ufficio, divengono parte del processo.

ma come, la banca non è in grado di produrre la modulistica utilizzata per le fidejussioni ante 2010?

Ciò starebbe a significare che il PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO non avrebbe escusso ed avviato azioni legali su contratti fidejussori sottoscritti su modelli standard di fideiussione omnibus a suo favore ante 2010, ma di più non avrebbe fatto segnalazioni alla centrale rischi di Banca d’Italia per crediti derivanti da fidejussioni sottoscritte su modelli standard di fideiussione omnibus ante 2010?

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