🟥ORDINE DI ESIBIZIONE MODULI STANDARD FIDEJUSSIONI

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Segnaliamo l’ottenimento su istanza dell’Avv. Emanuele di Maso (Studio Legale Di Maso) partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO dell’ordine di esibizione – in materia di fideiussioni ABI – massima pubblicata anche dalla rivista “Il Processo Civile ” edita da Giuffrè.

Il Giudice, se ritiene necessario acquisire al processo un documento, può chiederne l’esibizione alla parte o al terzo che ne sia in possesso

L’art. 210 c.p.c. dispone che il Giudice , su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un’altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell’altra parte o del terzo. In sostanza, nel caso in cui una parte non abbia la materiale disponibilità di un documento ma sia a conoscenza di chi ne sia in possesso, può rivolgere un’istanza al giudice affinché ne ordini a tale soggetto l’esibizione. Nonostante sia indispensabile un’istanza di parte ai fini dell’esibizione, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del Giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l’impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L’ordine di esibizione, infatti, non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova. Nel disporre l’esibizione, il Giudice stabilisce anche le modalità con le quali provvedervi e se sia necessario produrre il documento in originale o in copia. La decisione del Giudice di ordinare o meno l’esibizione di un documento non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d’ufficio, divengono parte del processo.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche. Si tratta di un provvedimento importante successivo a quelli emanati dai Tribunali di Roma nel 2018 – Milano – sezione specializzata impresa 2021 – Milano Ordinario 2022 – Monza 2022. In particolare il Tribunale menenghino ha definito succintamente la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d’Italia – n. 55 del 2 maggio 2005 – disponendo nei termini che seguono: a) se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato di Bankitalia, quest’ultimo perde implicitamente la propria valenza probatoria a discapito dell’attore, il quale in tal caso dovrà provare la perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti, dell’intesa illecita. Tuttavia l’aspetto rilevante risiede nel fatto che il succitato Tribunale – attraverso la pronuncia de quo – ha individuato il modus operandi per adempiere a detto onere probatorio accettandola richiesta istruttoria (ex art. 210 c.p.c.) di parte attrice nei seguenti termini «in relazione al tema di prova dell’esistenza dell’intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005,deve ritenersi ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice». A tal fi ne infatti è stato ordinato ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.

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