๐ŸŸฅORDINE DI ESIBIZIONE MODULI STANDARD FIDEJUSSIONI

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Segnaliamo l’ottenimento su istanza dell’Avv. Emanuele di Maso (Studio Legale Di Maso) partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO dell’ordine di esibizione – in materia di fideiussioni ABI – massima pubblicata anche dalla rivista “Il Processo Civile ” edita da Giuffrรจ.

Il Giudice, se ritiene necessario acquisire al processo un documento, puรฒ chiederne l’esibizione alla parte o al terzo che ne sia in possesso

L’art. 210 c.p.c. dispone che il Giudice , su istanza di parte, puรฒ ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un’altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell’altra parte o del terzo. In sostanza, nel caso in cui una parte non abbia la materiale disponibilitร  di un documento ma sia a conoscenza di chi ne sia in possesso, puรฒ rivolgere un’istanza al giudice affinchรฉ ne ordini a tale soggetto l’esibizione. Nonostante sia indispensabile un’istanza di parte ai fini dell’esibizione, il relativo ordine รจ rimesso alla discrezionalitร  del Giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l’impossibilitร  di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L’ordine di esibizione, infatti, non puรฒ sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova. Nel disporre l’esibizione, il Giudice stabilisce anche le modalitร  con le quali provvedervi e se sia necessario produrre il documento in originale o in copia. La decisione del Giudice di ordinare o meno l’esibizione di un documento non รจ censurabile in sede di legittimitร , se non per vizio di motivazione. I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d’ufficio, divengono parte del processo.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche. Si tratta di un provvedimento importante successivo a quelli emanati dai Tribunali di Roma nel 2018 โ€“ Milano – sezione specializzata impresa 2021 – Milano Ordinario 2022 – Monza 2022. In particolare il Tribunale menenghino ha definito succintamente la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d’Italia – n. 55 del 2 maggio 2005 – disponendo nei termini che seguono: a) se la garanzia oggetto di giudizio รจ stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato di Bankitalia, quest’ultimo perde implicitamente la propria valenza probatoria a discapito dell’attore, il quale in tal caso dovrร  provare la perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti, dell’intesa illecita. Tuttavia l’aspetto rilevante risiede nel fatto che il succitato Tribunale – attraverso la pronuncia de quo – ha individuato il modus operandi per adempiere a detto onere probatorio accettandola richiesta istruttoria (ex art. 210 c.p.c.) di parte attrice nei seguenti termini ยซin relazione al tema di prova dell’esistenza dell’intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005,deve ritenersi ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attriceยป. A tal fi ne infatti รจ stato ordinato ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.

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