SE NON PATTUITO TRA LE PARTI IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE – SI APPLICA ART. 117 T.U.B
MUTUI – piano di ammortamento alla francese e indeterminatezza. La Corte analizza e approfondisce la questione ammortamento alla francese e indeterminatezza – specialmente nel profilo tecnico – in questa sentenza in cui specifica che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione comporta l’applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 dell’art. 117 Testo Unico Bancario.
La Corte di Appello di Bari ha ritenuto che “non sia la metodologia di ammortamento alla francese che Γ¨ all’origine dell’anatocismo, quanto, il regime finanziario applicato allo stesso nello sviluppo dei calcoli e delle rate.Β
In maniera corretta viene evidenziato che il carattere di indeterminatezzaΒ contrattuale non Γ¨ dato dal metodo di rimborso “alla francese”Β a rata costante ma dal regime finanziario adottato della capitalizzazione composta degli interessi non pattuito contrattualmente.
Anche nel caso fosse stato pattuito il regime composto, il carattere di indeterminatezza sarebbe ugualmente da sollevare in conseguenza all’errata conversione del tasso annuale nel tasso periodale nel rispetto della corretta formula di equivalenza intertemporale da usare.
Inoltre, il peso del maggior onere della capitalizzazione composta rispettoΒ al regime semplice, rischia di comportare la presenza del superamentoΒ del tasso soglia d’usura.
“In particolare, Γ¨ stata posta l’attenzione sul criterio di calcolo dell’interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dell’interesse complessivo β da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile – si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato Γ¨ affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.
PoichΓ© il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciΓ² che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) Γ¨ la diversa formula di matematica finanziaria applicata.
Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”,Β la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 1 17 TUB. “
Non possiamo che salutare con piacere queste sentenze perchΓ© evidenziano in maniera corretta un aspetto tecnico, trascurato per troppo tempo e presente in tutti i nostri mutui finanziamenti e Leasing, quale ulteriore passo per evidenziare il convitato di pietra, la presenza del fenomeno anatocistico.