🟥CORTE DI APPELLO DI BARI N.28/2023 del 13.01.2023

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SE NON PATTUITO TRA LE PARTI IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE – SI APPLICA ART. 117 T.U.B

MUTUI – piano di ammortamento alla francese e indeterminatezza. La Corte analizza e approfondisce la questione ammortamento alla francese e indeterminatezza – specialmente nel profilo tecnico – in questa sentenza in cui specifica che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione comporta l’applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 dell’art. 117 Testo Unico Bancario.

La Corte di Appello di Bari ha ritenuto che “non sia la metodologia di ammortamento alla francese che è all’origine dell’anatocismo, quanto, il regime finanziario applicato allo stesso nello sviluppo dei calcoli e delle rate. 

In maniera corretta viene evidenziato che il carattere di indeterminatezza  contrattuale non è dato dal metodo di rimborso “alla francese”  a rata costante ma dal regime finanziario adottato della capitalizzazione composta degli interessi non pattuito contrattualmente.

Anche nel caso fosse stato pattuito il regime composto,  il carattere di indeterminatezza sarebbe ugualmente da sollevare in conseguenza  all’errata conversione del tasso annuale nel tasso periodale nel rispetto della corretta formula di equivalenza intertemporale da usare.

Inoltre, il peso del maggior onere della capitalizzazione composta rispetto al regime semplice, rischia di comportare la presenza del superamento del tasso soglia d’usura.

“In particolare, è stata posta l’attenzione sul criterio di calcolo dell’interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dell’interesse complessivo — da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile – si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.

Poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.

Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 1 17 TUB. “

Non possiamo che salutare con piacere queste sentenze perché evidenziano in maniera corretta un aspetto tecnico, trascurato per troppo tempo e presente in tutti i nostri mutui finanziamenti e Leasing, quale ulteriore passo per evidenziare il convitato di pietra, la presenza del fenomeno anatocistico.

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Perito Econometrico e Formatore Consulente accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Materia Bancaria Ragioniere e perito commerciale, ex direttore di banca con esperienza trentennale, dal 2010 svolge attività di consulente tecnico di parte in ambito bancario, impegnato a trasformare le irregolarità in opportunità. Ha condotto oltre seicento mediazioni per controversie bancarie, con all’attivo oltre 100 incarichi nei tribunali di tutto il territorio nazionale come consulente tecnico di parte. Attitudine alla formazione e relatore in molti convegni.