🟥NUOVA ORDINANZA DI ESIBIZIONE

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TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE ORDINANZA ISTRUTTORIA AMMISSIONE ex art. 210 CPC

Importante risultato ottenuto dal CENTRO DIRITTO BANCARIO con l’Avv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, con il quale il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.
Si tratta di un provvedimento importante successivo a quelli emanati dai Tribunali di Roma nel 2018 – Milano – Sez. Specializzata Imprese 2021 – Milano Ordinario 2022 – Monza 2022. In particolare il Tribunale menenghino ha definito succintamente la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d’Italia – n. 55 del 2 maggio 2005 – disponendo nei termini che seguono:
  • rilevato che il contratto di fideiussione omnibus, di cui è dedotta la nullità totale e in subordine la nullità parziale in quanto negozio a valle di una intesa illecita vietata ex art. 2 L. 287/1990, è stato sottoscritto nel 2008 (doc. 3 di parte attrice);
  • ritenuto che, in relazione al tema di prova della persistenza dell’intesa illecita a distanza di tre anni dall’accertamento della Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, sia ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione formulata dalla parte attrice;
  • considerato infatti che appare rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione omnibus per cui è causa;
  • ritenuto che vadano individuati istituti bancari di diverso dimensionamento, nei confronti dei quali va pronunciato ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno nel giugno 2008;
  • osservato che l’ordine dovrà essere eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, il quale a tal riguardo fornirà indicazioni operative specifiche a ciascuno dei soggetti destinatari dell’ordine stesso, unitamente alla notificazione del presente provvedimento
  • Ordina l’esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di luglio 2008.

L’aspetto rilevante consiste nel fatto che il Tribunale – attraverso la pronuncia de quo – ha individuato il modus operandi per adempiere a detto onere probatorio accettando la richiesta istruttoria (ex. art. 210 c.p.c.) di parte attrice in relazione al tema di prova dell’esistenza dell’intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, e deve ritenersi ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice.

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