Nuovo risultato del CENTRO DIRITTO BANCARIO con l’ Avv. FEDERICO COMBA del foro di Milano
Tribunale Ordinario di VICENZA il Giudice con Ordinanza del 07 Marzo 2023 SOSPENDE L’EFFICACIA ESECUTIVA DELL’ATTO DI PRECETTO
Nel merito, il Giudice ha evidenziato che non non è sufficientemente provata la titolarità del credito questione che stiamo sollevando costantemente da più fronti e con sempre più determinazione.
Il Giudice infatti precisa che, in ordine all’istanza presentata dall’Avv. Federico Comba per gli attori “deve ritenersi non sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, odierna convenuta opposta, in ordine al credito fatto valere da quest’ultima nella preannunciata azione esecutiva.
Ed invero, la titolarità della pretesa creditoria azionata non si desume dalla generica ed omnicomprensiva descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti dalla banca cedente alla precettante risultante dal contratto di cessione prodotto in giudizio sub doc. 6 dalla convenuta opposta (contratto che va tradotto in lingua italiana), né dalla indicazione numerica (“262343”) contenuta nell’allegato dello stesso contratto di cessione dimesso in atti dalla società precettante convenuta che non vale a costituire idonea prova che quest’ultima si sia resa cessionaria della posizione creditoria vantata dalla Banca cedente nei confronti degli odierni opponenti.“
“Pertanto, non essendo ancora stata fornita dall’opposta adeguata prova che il credito oggetto dell’atto di precetto sia compreso in quelli ceduti dalla banca cedente alla società precettante convenuta e considerato che siffatta dimostrazione non si ricava neppure dalla avvenuta pubblicazione nella G.U. del 02.02.2019 (v. doc. 5 di parte opposta), deve ritenersi che la convenuta opposta, allo stato, sia carente di legittimazione attiva sostanziale.”