🟥MANIPOLAZIONE EURIBOR – Corte di Appello di CAGLIARI – NULLITA’ DEL TASSO CORRISPETTIVO VARIABILE

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La sentenza n. 260 dell’8 settembre 2022 da parte della Corte di Appello di Cagliari dichiara la nullità della clausola degli interessi del mutuo indicizzato all’Euribor se è frutto di un’intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione di questo parametro. La decisione trae origine sull’illegittimità della fissazione del tasso Euribor nel periodo compreso tra 29 settembre 2005 e 30 maggio 2008. In tale periodo vi è infatti stata la manipolazione dell’Euribor da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati. Una condotta peraltro già accertata dalla commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

Il giudice di primo grado relativamente alla contestazione di invalidità dei tassi corrispettivi che recepivano il parametro Euribor nel periodo in esame, ha ritenuto che l’eventuale violazione della disciplina a tutela della libera concorrenza, non perpetrata dall’istituto di credito mutuante, non avesse inficiato la determinatezza del tasso recepito in contratto, ex art. 1346 cc., e che di conseguenza non ricorressero i presupposti per la sostituzione richiesta dall’attrice ex art. 1349 cc.

Contro tale decisione il cliente della banca ha proposto appello deducendo la violazione e/o erronea applicazione della legge antiusura laddove il tribunale non considerava come il tasso effettivo di mora, se rapportato ad anno, superava il tasso soglia l’erronea interpretazione degli atti concernenti il tasso pattuito per il mutuo, di cui era dedotta la nullità ex art. 1418 cc, in quanto frutto di un’intesa illegittima a monte, indipendentemente dalla partecipazione della banca mutuante.

Il capo della sentenza, ha ad oggetto la deduzione sull’illegittimità del tasso debitore come previsto dall’art. 4 del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 2 marzo2004 in misura variabile. Il contratto recita infatti che per ogni successivo semestre si applicherà il tasso corrispondente all’interesse semestrale risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa di punti 1,00 quale margine di intermediazione a favore della banca; una quota variabile costituita dal tasso semestrale arrotondato allo 0,01% superiore pari a ½ del tasso nominale annuo Euribor a sei mesi rilevato il quart’ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione. Detto tasso Euribor sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 180. In caso di indisponibilità del tasso Euribor si farà riferimento al tasso di rendimento annuo dei BT semestrali.

La Corte d’Appello afferma infatti che la determinazione dell’Euribor nel periodo sopraindicato sarebbe il frutto di un’intesa anticoncorrenziale tra banche nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, come accertato dalla determinazione della Commissione Europea.
Riconosceva la validità del parametro Euribor, identificato in contratto e determinabile sulla base delle rilevazioni pubblicate. Reputava inoltre irrilevante ai fini della decisione la circostanza che fosse stata accertata la manipolazione dei dati usata per l’elaborazione del parametro da parte del cartello di banche sanzionato dalla Commissione Europea, cui l’istituto di credito comunque non aveva partecipato.
L’appellate sosteneva che l’illegittimità della clausola denunciata non fosse fondata sulla partecipazione della banca mutuante. Era invece fondata sul fatto oggettivo della manipolazione del procedimento di fissazione dei valori sottostanti la formazione dell’Euribor, in maniera tale da alternarne l’entità. La conseguenza è che il tasso così determinato risultava frutto di un accordo anticoncorrenziale, non potendo così essere legittimamente usato nel mercato. ne derivava, l’applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub.


In primo luogo va rammentato che l’Euribor è un tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee che appartiene alla EBF. Si tratta pertanto di un tasso medio che è ottenuto dalle stime applicabili in impieghi a breve termine da un istituto europeo nei confronti di un soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni. Ora, in giudizio si desume un profilo di nullità che è basato sull’illegittimità a monte della fissazione dell’Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, poiché oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
All’epoca, la Commissione aveva sanzionato la condotta di alcuni istituti di credito che avevano creato un cartello per alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, dunque, il tasso Euribor.

L’Antitrust aveva concluso che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato mediante un innalzamento del parametro per favorire la circolazione dei derivati a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor, ottenendo un forte guadagno una volta tornato l’Euribor a valori più bassi, attuando così una violazione del principio di libera concorrenza sancito dai trattati europei.

Per i giudici, la decisione della Commissione Europea sarebbe prova idonea per supportare la domanda di declaratoria di nullità dei tassi manipolati e rideterminare così gli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

La nullità del tasso Euribor per il periodo settembre 2005/maggio 2008 è altresì invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato a ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non ha preso parte all’intesa vietata. La nullità a monte dell’intesa antitrust comporta dunque la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazioni del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.
Lo stesso art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione delle norme imperative in cui rientra ogni assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, tra cui rientra evidentemente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza.

La banca appellata, invece, afferma che il contratto era stato stipulato nel 2004, in data precedente alla accertata condotta anticoncorrenziale. Dichiara anche che il proprio istituto non aveva preso parte al cartello sanzionato.
Ciò premesso, i giudici non mettono in discussione la nullità della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto bensì la perdurante validità, efficacia o inefficacia della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza. Dunque, se nella fase dinamica del rapporto le condizioni che sono state stabilite in contratto sono a porsi in contrasto con una disposizione inderogabile, deve quantomeno riconoscersi un’inefficacia in senso stretto della relativa clausola, se non l’inefficacia derivante da una nullità sopravvenuta, intesa come contrarietà parziale del contratto prodottasi durante il suo svolgimento per effetto di un fatto sopraggiunto che impone la verifica della tenuta di validità delle condizioni originariamente pattuite proprio in considerazione della prestazione periodica del pagamento degli interessi. Nella fattispecie in esame la contrarietà della norma imperativa non si concretizza nel momento della stipula del contratto, nel 2004. Sorge invece nel momento in cui il tradens aveva ricevuto interessi frutto di un’intesa nulla sopraggiunta, tale da rendere invalida la clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti ex art.1284 C.C.

I giudici sottolineano poi come sarebbe riduttivo, sul piano della tutela, accordare al consumatore finale l’azione risarcitoria solo contro i partecipanti al cartello. Di contro, il cliente del contratto bancario indicizzato ad un tasso Euribor nullo a monte ha diritto ad ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che per effetto della prevista variazione recepisce in corso di svolgimento del rapporto un parametro nullo, frutto di una condotta in violazione della normativa antitrust. Si consideri inoltre come la nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l’intero rapporto. Non è infatti dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il finanziamento solo a quelle condizioni. Prescinde altresì dall’elemento psicologico in capo al mutuante all’atto della stipula del contratto.
Pertanto, applicando la regola generazione ex art. 1284 C.C., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità.

Considerato che nel caso in esame il tasso variabile era determinato in via semestrale con una quota fissa pari a 1 punto per anno e una quota variabile pari al tasso nominale annuo pari a ½ del tasso Euribor a sei mesi, il tasso applicato dovrà essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo sopra rammentato.
I giudici sottolineano come la sostituzione del tasso debba essere integrale, anche se il tasso Euribor rappresenta la quota variabile cui si aggiunge lo spread, una quota fissa. Il tasso così composto non è infatti frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa.

Viene così dichiarata la NULLITA’ DEL TASSO CORRISPETTIVO VARIABILE applicato nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio del 2008.

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SENTENZA

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