Nuovo risultato del CENTRO DIRITTO BANCARIO con l’ Avv. Federico Comba del foro di Milano
Tribunale di GENOVA sentenza n. 88/2023 del 16.01.2023. Azione di ripetizione di indebito su conto corrente affidato, estinto con saldo pari a ZERO
Il Giudice ha accolto la domanda, formulata nell’interesse della societร correntista, condannando la banca a rimborsare l’importo di Euro 20.000,00 a titolo di oneri ( commissioni di massimo scoperto e similari – anatocismo) indebitamente applicati nel corso del rapporto contrattuale.
In primo luogo, alla luce della documentazione versata in giudizio e del comportamento assunto dalla banca prima della instaurazione del procedimento, nonchรฉ conformemente allโorientamento maggioritario sviluppatosi sulle relative questioni, il Giudice ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla banca (difetto di corretto espletamento della mediazione stante la mancanza di procura sostanziale autenticata da notaio – difetto di legittimazione attiva in capo alla societร attrice stante lโoriginaria intestazione del conto corrente ad altro presunto correntista – difetto di legittimazione passiva in capo alla banca per essere il conto corrente sorto originariamente presso altro istituto di credito).
Entrando nel merito, il Giudice ha accertato lโindebita applicazione nel corso del rapporto contrattuale dei seguenti oneri:
- commissione di massimo scoperto (CMS) e similari (commissioni per la messa a disposizione di fondi), in considerazione del fatto che nella documentazione contrattuale versata in giudizio la relativa clausola si limitava ad indicare una mera misura percentuale, senza alcuna specifica indicazione dei relativi criteri di calcolo, con conseguente nullitร di tale onere per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 c.c.;
- interessi anatocistici (capitalizzazione), in considerazione del fatto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale: a) prima della Delibera CICR 09.02.2000, lโanatocismo รจ illegittimo per violazione di norma imperativa ex art. 1283 c.c.; b) successivamente alla Delibera CICR 09.02.2000, lโanatocismo รจ legittimo solo in presenza di specifica pattuizione scritta tra le parti della c.d. clausola anatocistica (nella fattispecie assente sino al contratto del 27.06.2008);
- successivamente al 01.01.2014 (entrata in vigore della Legge n. 147/2013), lโanatocismo รจ nuovamente divenuto illegittimo ai sensi dellโart. 120 comma 2 TUB.
Alla luce delle predette considerazioni in diritto ed alla luce delle risultanze emerse nellโambito delle espletate operazioni peritali, il Giudice ha accertato un indebito di Euro 20.000,00 condannando la banca a rimborsare tale importo alla societร correntista.