L’ANATOCISMO DEVE ESSERE CONSIDERATO NEL CALCOLO DELL’USURA

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Ai fini della verifica dell’usura su un finanziamento bisogna tenere conto di tutti i costi collegati al contratto (TAEG), comprese le spese di istruttoria, l’assicurazione, la penale per l’estinzione anticipata. Ci si è chiesto, di recente, se anche l’eventuale anatocismo debba essere considerato nel calcolo dell’usura.

La risposta fornita dalla Cassazione Civile N. 33964 – 17 novembre 2022, conferma che anche l’anatocismo eventuale deve essere considerato nel calcolo.

La questione si origina dalla domanda di un correntista avanzata nei confronti del proprio istituto di credito con cui questi richiedeva la restituzione degli interessi non dovuti perché calcolati su altri interessi (anatocismo). In appello, la banca veniva condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Veniva rigettata la richiesta di condanna della banca per usura. È stato proposto ricorso in Cassazione che invece ha dato ragione al correntista.

Secondo la Corte, anche la capitalizzazione degli interessi passivi rientra fra le voci di costo periodico del conto corrente che vanno considerate per verificare se il tasso applicato dalla banca supera la soglia indicata dalla legge 108/96. E ciò perché è l’onnicomprensività prevista dall’articolo 644 del Codice penale che impone di calcolare tutte le voci del carico economico nel rapporto, mentre è errato in diritto affermare che la capitalizzazione degli interessi passivi trasforma un’obbligazione accessoria in un’obbligazione principale.

La Suprema Corte ricorda infatti «la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108/1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito». 

Secondo l’art. 644, comma 5, per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Il carattere OMNICOMPRENSIVO per la rilevanza delle voci economiche vale anche sul fronte civilistico.

Si deve dunque ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del credito. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.

Le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM, che secondo la sentenza impugnata non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione, chiarisce la Corte di Cassazione che dette istruzioni, prevedono che «Ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”.

Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. La formula di calcolo contenuta nelle istruzioni non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG. La corte di Cassazione sancisce che la normativa in tema di usura considera rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia, tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto del rapporto di credito.

fonte: laleggepertutti.it

La Cassazione Civile N. 33964 – 17 novembre 2022, conferma che anche l’anatocismo eventuale deve essere considerato nella determinazione del tasso soglia usura” .

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