SE LA BANCA CEDE IL CREDITO ?

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Cessione del credito e cartolarizzazione sono definizioni divenute negli ultimi anni ormai abbastanza frequenti nell’economia, in particolar modo nel mondo bancario. La cessione del credito è un accordo tramite il quale un soggetto, detto CEDENTE, trasferisce a un altro detto CESSIONARIO il suo credito verso un debitore detto TERZO CEDUTO.

In sostanza si ha un nuovo creditore nei riguardi del quale, il debitore si troverà a dover adempiere.

Il Codice civile sul punto è molto chiaro, anche per quanto riguarda gli effetti della cessione, che si hanno nel momento in cui il debitore viene a conoscenza del fatto che dovrà pagare una terza persona (a condizione di non porre alcuna contestazione a detta cessione). Gli unici limiti posti riguardano alcune particolari categorie di crediti che, per loro natura non sono cedibili, crediti di carattere personale, come ad esempio quelli del datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente oppure Crediti la cui cessione è vietata per legge, tra i quali un esempio può essere quello dei crediti di natura alimentare, dei minori oppure ancora dell’interdetto ecc. Il meccanismo indicato appare semplice e del tutto privo di problemi.

MA COME FUNZIONE CON I CREDITI BANCARI E NEL CASO DELLA CESSIONE IN BLOCCO?

Nel momento in cui ci sia un elevato volume di crediti che vengono trasmessi da un soggetto ad un altro tutto cambia. Questo accade specialmente nel settore bancario, nel quale il numero elevatissimo di posizioni rende più complicata l’operatività prevista dal codice civile. È per questa ragione che in questo ambito si segue una logica diversa che consente il trasferimento di tutte le posizioni da un soggetto (BANCA CEDENTE) ad un altro (CESSIONARIO).

In questi casi la normativa di riferimento è quella contenuta nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico Bancario. È evidente che nell’ambito bancario dare comunicazione dell’avvenuta cessione a ciascun debitore si potrebbe porre come un problema per le banche dal punto di vista degli adempimenti da effettuare. Per questa ragione si è ritenuto di agevolare tali operazioni, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa cessione nei riguardi dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. La ragione è semplice ed intuitiva: in tal modo si evita la notifica a ciascun singolo debitore prevista ai sensi dell’art. 1264 c.c. e la procedura diventa più snella, oltre al fatto che non sono previsti particolari requisiti formali. Da questo momento in poi, quindi, il soggetto legittimato a richiedere il pagamento del credito sarà il cessionario, ossia una figura diversa rispetto all’originario creditore. Per tentare di limitare la pressione dei crediti deteriorati (quelli non pagati dai clienti), le banche possono cedere i loro crediti a un terzo con il fine di ottenere un vantaggio sia in termini di celerità e sicurezza, oltre al vantaggio in termini fiscale e di bilancio (a fronte di somme difficilmente recuperabili che costituirebbero una probabile perdita, si ottiene un’entrata che rappresenta un evidente guadagno per la banca). Si tratta, quindi, di verificare cosa accade al cliente dopo la cessione del credito da parte della banca ad altro soggetto.

La prima cosa da evidenziare è che normalmente la cessione viene fatta ad un prezzo inferiore rispetto all’effettivo valore del credito. Il cessionario, dunque, per monetizzare quello che di fatto è un investimento, potrebbe essere disponibile a raggiungere un accordo ad una cifra più bassa rispetto al debito originario. Potrebbe essere, pertanto, più semplice addivenire ad un accorto con una transazione, il che rappresenta un evidente vantaggio per il debitore ceduto.

Tutti i rapporti saranno, perciò, solo e soltanto tra terzo cessionario e il debitore ceduto, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto contenziosi in Tribunale relativamente a contestazioni sulla pretesa creditoria. In conseguenza di quanto detto nel punto precedente, il debitore ceduto potrà subire dal nuovo creditore tutti gli atti esecutivi (precetti, pignoramenti ecc.) che avrebbe potuto compiere il creditore originario, dal momento che la cessione produce l’effetto di trasferire i “privilegi, le garanzie e le trascrizioni” nei pubblici registri, senza alcun bisogno di “formalità o annotazione”. Ciò significa che il cessionario potrà pignorare l’immobile originariamente concesso in ipoteca al cedente, nonostante dai pubblici registri risulti titolare dell’ipoteca il creditore originario.

Ai rapporti tra il ceduto e il nuovo creditore si applicheranno le discipline sostanziali e processuali previste a favore (o a sfavore) del creditore originario. Per esempio, qualora il proprio credito sia stato ceduto dalla banca ad un soggetto non qualificale a livello normativo come “soggetto bancario” (art. 10 TUB), l’art. 50 TUB, laddove consente soltanto alle banche di ottenere un decreto ingiuntivo attraverso una procedura semplificata, troverà applicazione anche a favore del nuovo creditore, nonostante l’assenza del predetto requisito soggettivo espressamente previsto (Cass. n. 31577/2019). Il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni anteriori alla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale. Nello specifico, il debitore potrà “contestare” al nuovo creditore la violazione dei propri diritti anche se riferita a fatti posti in essere prima della cessione e riconducibili al creditore originario, come ad esempio la validità del titolo costitutivo del credito, come l’azione di nullità ( la presenza di clausole contrattuali nulle e, quindi, illegittime, che abbiano comportato somme addebitate ingiustamente da parte del creditore originario) o di annullamento (es. la conclusione di un contratto bancario frutto di inganno da parte del creditore originario). Inoltre eventuali fatti modificativi ed estintivi del rapporto che si verificano successivamente alla costituzione del diritto, come l’azione di pagamento ( il debitore ha già pagato in tutto o in parte al creditor originario), compensazione (es. il debitore ha maturato nei confronti del creditore originario un controcredito di pari o diverso ammontare che derivi dallo stesso rapporto bancario), prescrizione (il decorso del termine decennale per ottenere l’adempimento del credito), novazione (es. il creditore originario ha modificato il numero riferimento del rapporto e ha ceduto il credito al nuovo creditore, indicando erroneamente la numerazione del rapporto ormai estinto), di accollo ecc. (un terzo ha pagato in luogo del cliente l’intero debito o parte di esso).

Sempre più frequentemente molti titolari di mutui incappano in queste situazioni , specialmente quando la banca originaria, per via di fusioni, scissioni, accorpamenti, cessioni di crediti, scompare lasciando imprese e privati senza un interlocutore con cui confrontarsi. Spesso capita di vedersi recapitare una lettera precompilata su uno stampato standard, con il quale una società del tutto sconosciuta comunica di essere la nuova titolare del credito relativo al finanziamento e ne chiede l’immediato e totale pagamento in caso di rate scadute, oppure l’applicazione di nuove regole circa i termini di pagamento senza alcuna tolleranza in caso di ritardo. La procedura prevista dal Testo Unico Bancario, infatti, non fa altro che agevolare le procedure di recupero del credito da parte delle società cessionarie che acquistano crediti da parte delle banche.

Il contratto di cessione conferisce alla società che subentra (cessionaria) il diritto di richiedere le somme oggetto di inadempimento, ossia di mancato pagamento alle scadenze pattuite. Si può subire un procedimento giudiziario, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alle esecuzioni immobiliari, ossia al rischio che gli immobili di proprietà posti a garanzia del debito siano venduti all’asta.

Prima di pagare ovviamente bisogna essere sicuri che il soggetto che ha agito giudizialmente nei riguardi del debitore sia titolato e lo possa realmente fare. È vero infatti che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere utile a fugare ogni dubbio, ma se nel blocco dei crediti ceduti non fosse presente quello per il quale il pagamento viene richiesto, come si può facilmente intuire, il rischio è grande, poiché si avrà un pagamento effettuato in favore di un soggetto non legittimato a richiederlo.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe fugare ogni dubbio, ma il condizionale è d’obbligo poiché per essere certi di detta cessione c’è la necessita che il proprio nominativo compaia in Gazzetta oppure, diversamente, quest’ultima contenga dei riferimenti che inequivocabilmente siano idonei a ricondurre il credito oggetto della cessione nell’ambito del blocco ceduto. Si deve avere, quindi, contezza che la propria posizione faccia parte del blocco ceduto. In sostanza dovranno emergere degli elementi in base ai quali ci sia la certezza  inequivocabile che il credito ceduto faccia parte del blocco.

Il contenuto della Gazzetta Ufficiale non deve, quindi, fare riferimento alle posizioni cedute limitandosi, ad esempio, a elencare una serie numeri e posizioni senza alcuna indicazione circostanziata di nominativi con i contratti agli stessi riconducibili. È necessario, invece, indicare con sufficiente chiarezza quali siano i crediti inclusi e/o esclusi dall’ambito della cessione, senza rimandare a criteri, condizioni ed elenchi per i quali difetta qualunque elemento di prova. Tale principio, più volte ribadito in giurisprudenza, è stato fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale: “la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito per cui è causa sia nella stessa cessione”.

SARA’ QUINDI ONERE DEL CESSIONARIO PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO DI CESSIONE CHE IDENTIFICHI INEQUIVOCABILMENTE LA TITOLARITA’ DEL CREDITO

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