Il Trust, letteralmente “fiducia”, è un istituto giuridico con il quale un soggetto, il Disponente, definisce uno scopo o un programma, ne stabilisce modalità e tempi di realizzo, e, al fine del conseguimento dello stesso, conferisce in trust taluni beni facenti parte del proprio patrimonio, ponendoli sotto il “controllo” di un “Gestore”, detto Trustee.
Il Trustee è vincolato a gestire e disporre di quanto ricevuto nei termini e nei modi previsti dal Disponente, sotto il controllo di un eventuale Guardiano (anche questo indicato dal Disponente), sempre e comunque nel rispetto delle finalità del trust e ad esclusivo vantaggio dei Beneficiari del Trust, anch’essi tipicamente indicati dal Disponente.
Il Disponente istruisce il Trustee e ne definisce il perimetro di azione attraverso le clausole espresse nell’atto istitutivo, ulteriormente fornendogli indicazioni, al bisogno, attraverso le così dette lettere dei desideri.
Il Disponente può disporre in Trust ogni tipologia di bene facente parte del proprio patrimonio: beni immobili, beni mobili iscritti nei pubblici registri (auto, barche), denaro, titoli, polizze assicurative, crediti, partecipazioni in società di capitali e società di persone, preziosi ed opere d’arte e ogni altro bene reputato funzionale al conseguimento delle finalità del Trust.
L’effetto principale del riconoscimento del Trust è la così detta “segregazione” dei beni per effetto della quale i beni in Trust vanno a costituire una massa distinta rispetto al patrimonio del Trustee (se pur intestatario degli stessi), del Disponente (che ne ha perso la disponibilità), dei Beneficiari ai quali non sono ancora stati assegnati.
Pertanto, i creditori del Disponente, ma anche del Trustee e dei Beneficiari non potranno rivalersi sui beni formanti il così detto “trust fund” cioè il patrimonio del Trust.
Le diverse tipologie di Trust
Il Trust è, per sua natura, un istituto estremamente flessibile che ben si adatta alle specifiche esigenze di ogni situazione particolare. L’aderenza dell’istituto alle esigenze ed ai desiderata del Disponente comporta la impossibilità di proporre schemi e atti preconfezionati o serializzati obbligando invece il professionista ad un attento e sapiente lavoro di adattamento dell’atto istitutivo alla situazione concreta.
Esemplificando il Trust può essere utile strumento:
- pianificazione successoria;
- tutela del patrimonio familiare;
- protezione di soggetti deboli e/o disabili;
- per la gestione dei rapporti patrimoniali delle famiglie di fatto;
- per la pianificazione del passaggio generazionale delle aziende;
- In alternativa alle convenzioni matrimoniali,
- nella crisi di coppia e negli accordi di separazione;
- per la tutela dei dipendenti,
- a sostegno della crisi di impresa;
- nel passaggio dello studio professionale;
- nei trasferimenti immobiliari per la gestione della caparra;
- nella risoluzione dei conflitti di interesse.
Perché dovrei fare un trust?
Il trust non è tanto un istituto nato per sfuggire ai creditori, ma è uno strumento che consente di meglio tutelare una serie di interessi rispetto all’utilizzo di istituti giuridici tipici del nostro ordinamento (ad es. il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, i vincoli di destinazione etc.).
Possibili utilizzi del Trust
Si pensi al caso di una famiglia in cui vi sono dei genitori anziani di un figlio disabile (o comunque debole). I genitori sono giustamente preoccupati di chi si occuperà del figlio quando loro non saranno più in grado (per vecchiaia e/o malattia) o quando non ci saranno più. Per risolvere il problema del “Dopo di Noi”, i genitori potrebbero ricorrere al Trust affidando un determinato patrimonio al Trustee affinché questi lo utilizzi per il pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio anche dopo la morte dei genitori, il tutto sotto il controllo di un Guardiano appositamente individuato.
Si pensi al caso di una famiglia nella quale il soggetto alla mercè dei creditori sia il figlio. Alla morte dei genitori quanto ereditato dal figlio andrà a soddisfare le pretese dei suoi creditori. Potrebbe quindi essere opportuno per i genitori valutare il ricorso al Trust. Ove infatti il patrimonio dei medesimi fosse disposto in trust, non si aprirebbe alcuna successione in favore del figlio evitando quindi che il patrimonio venga attaccato dai creditori.
Si pensi al caso dell’imprenditore con più figli che intende assicurare continuità all’azienda di famiglia. Egli è consapevole che, in caso di successione, le quote della società andrebbero ripartire tra i figli con un conseguente frazionamento del capitale nelle mani dei figli con la possibilità che si verifichino situazioni di stallo o, peggio, di conflitto nella governance della società. In questo caso si potrebbe pensare di affidare al trust le quote o le azioni della impresa di famiglia affidando al trustee il compito di gestire al meglio il passaggio generazionale. Il trustee, socio unico dell’azienda di famiglia, agirebbe, dopo la morte dell’imprenditore, secondo le direttive del capostipite scolpite nell’atto istitutivo fissando le volontà del padre nelle delibere assembleari della società.
Si pensi ad una coppia non coniugata che intendesse replicare, mediante un trust, gli effetti del fondo patrimoniale (valido solo in vigenza di matrimonio), e cioè la destinazione di determinati beni ai «bisogni della famiglia» (articolo 167 del codice civile). Ben potrebbero affidare il proprio patrimonio al trust affidando al trustee il compito di provvedere ai bisogni del compagno/a sia in vita che dopo la morte altresì preservando il patrimonio dall’attacco di eventuali creditori.
Si pensi al caso di una persona che desideri destinare ad un determinato familiare, all’ex coniuge o comunque ad una persona cara un immobile assicurandogliene l’abitazione a prescindere dalle proprie future vicende di vita. Ben potrebbe disporre l’immobile in Trust affidando al trustee il compito di tenerlo a disposizione della persona (anche per un determinato periodo di tempo o fino al verificarsi di una determinata condizione). L’immobile sarebbe inoltre segregato in trust e, quindi, insensibile agli attacchi dei possibili creditori del disponente.
Si pensi ancora al caso di un medico, di un ingegnere, di un commercialista sindaco di società i quali, svolgendo un’attività professionale rischiosa e altresì consapevoli della sempre minore affidabilità della propria polizza assicurativa, intendano proteggere il patrimonio da future, possibili, responsabilità risarcitorie. Ben potrebbero affidare il loro patrimonio ad un trust affiancando la protezione della polizza assicurativa con la segregazione offerta dal trust. Ove infatti, per qualsiasi motivo, la polizza non coprisse il sinistro (denuncia tardiva, esclusioni di polizza, efficacia non retroattiva etc.), il professionista comunque vedrebbe il suo patrimonio protetto.
Si pensi alla responsabilità dell’amministratore di società alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che ha apportato due importanti modifiche al codice civile: a) l’aggiunta all’art. 2476 c.c di un sesto comma che così recita: “ gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; b) l’aggiunta di un terzo comma all’art. 2486 del c.c che definisce dopo i numerosi anni di diatribe giurisprudenziali e dottrinali il concetto di danno risarcibile in conseguenza di azione di responsabilità verso gli amministratori disponendo che lo stesso “si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o ….. alla data di apertura di una procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificato una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c, detratti i costi necessari e presumibili per giungere al compimento della liquidazione. Solo in ipotesi di apertura di procedura concorsuale e solo se mancano o sono tenute irregolarmente le scritture contabili e non è possibile individuare i netti patrimoniali il danno verrà liquidato come differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura.
E’ quindi evidente come il Codice della Crisi voglia ampliare la responsabilità patrimoniale dell’amministratore il quale oggi più che mai ha l’esigenza di securizzare il proprio patrimonio in relazione alla carica ricoperta.
Sempre esemplificando si pensi, in ambito societario, ad un trust istituito per agevolare il buon esito di una procedura di concordato preventivo (i familiari o il medesimo imprenditore mettono a disposizione della procedura alcuni beni immobili, in modo che, con il ricavato della loro vendita, si incrementasse il margine di soddisfazione dei creditori). Ed ancora posso ricorrere al trust se:
- voglio tutelare il mio coniuge e voglio che un giorno, quando non ci sarò più, gli sia assicurata cura e protezione a prescindere dalla disponibilità dei figli;
- voglio tutelare me stesso con riguardo ad una futura malattia e/o disabilità a prescindere dalla disponibilità dei miei familiari;
- mio figlio/a è una brava persona ma sono preoccupato per chi sposerà un giorno?
- mio figlio/a è troppo giovane e immaturo/a per ricevere tutto il patrimonio che le/gli spetta. Posso fare in modo che lo riceva con gradualità?
- mi trasferisco all’estero e, anche per questioni di accertamento della residenza, nn voglio avere immobili e società intestate. Posso intestarli ad un trust e spostarmi all’estero più serenamente?
- mi trasferisco all’estero ma posseggo degli immobili in Italia. Chi gestirà i miei immobili di famiglia? Chi riscuoterà gli affitti? Chi farà manutenzione?
- mio figlio pensa solo a divertirsi. Cambierà? Chi lo proteggerà da sé stesso? Come fare fargli fruire il patrimonio in maniera graduale perché non possa mai ridursi in miseria?
- voglio sentirmi libero e senza pensieri. E chi non possiede nulla è libero. E i miei beni sono al sicuro.
Ti sei consultato con i tuoi consulenti e ti sei deciso ad istituire un trust ma non sai da che parte iniziare.?
- Effettua con il tuo professionista un check up familiare e patrimoniale. Ricorda che il trust è uno strumento che va costruito sulle esigenze tue e/o della tua famiglia. Utilizzare il regolamento di trust studiato per un caso differente o, ancora peggio, ricopiare il format da un libro o da internet, sicuramente porterà alla inutilizzabilità del trust;
- Incarica un professionista esperto di redigere l’atto istitutivo del trust ed il suo regolamento con il quale tu, disponente:
- nomini il Trustee (che deterrà e gestirà fiduciariamente i beni in trust) ed il Guardiano (che avrà il compito di sorvegliare il Trustee, di ricevere il rendiconto della sua attività, di autorizzarne gli atti più rilevanti);
- determini e delimiti i poteri di Trustee e Guardiano;
- individui i beneficiari del trust anche eventualmente decidendo chi e quando riceverà cosa;
- determini la durata del trust;
- stabilisci come impiegare i redditi dei beni in trust (redditi finanziari, dividendi, locazioni etc.) ed eventualmente i beni medesimi (che deve abitare uno degli immobili del trust etc.)
- decidi le finalità del trust con riguardo ai beni che verranno trasferiti “in trust” e destinati alla sua attuazione;
- decidi ogni quanto e con che dettaglio il Trustee deve rendicontare la sua attività;
- stabilisci quando e come si possono revocare Trustee e Guardiano e come nominare quelli successivi.
- Individua i beni da segregare in trust (immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili);
- Trasferisci i beni al trust con l’atto denominato “dispositivo”. Se trasferisci immobili o beni mobili registrati dovrai necessariamente fare intervenire un notaio.