🟥 USO DEI DERIVATI FINANZIARI 🟥 Sono presenti dove non te lo aspetti

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I contratti finanziari cosi detti DERIVATI hanno normalmente la funzione di assicurazione o di copertura e trasferimento del rischio finanziario tra due parti. Oltre a questo utilizzo “classico”, la negoziazione di derivati può essere effettuata per motivi di arbitraggio oppure per mera speculazione. Il controllo del rispetto della normativa e della regolarità é affidato alla CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – Autorità Italiana per la Vigilanza dei Mercati Finanziari)

Sotto tale categoria può essere fatto rientrare ogni strumento il cui prezzo sia basato sul valore di un’altra attività, definito “SOTTOSTANTE” (come, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d’interesse, materie prime, fino ad arrivare perfino agli eventi climatici). Alcuni strumenti derivati hanno origini antiche; infatti, i contratti a termine erano usati già ai tempi dei greci e dei romani. Aristotele racconta che nel 580 a.c. Talete di Mileto si arricchì stipulando in inverno (quando la domanda era bassa) un’opzione sull’utilizzo in autunno di alcuni frantoi (momento della massima domanda).

L’origine dei FUTURES risale all’età romana e in quel periodo esistevano dei mercati, chiamati fora vendalia,  specializzati nella vendita di particolari produzioni agricole, che vi giungevano da ogni parte dell’Impero. Solo nel Medioevo, però, si è assisto alla nascita di moderni mercati futures, che si tenevano presso fiere stagionali, in particolare nella regione dello Champagne in Francia. Tali mercati si svilupparono per venire incontro alle necessità degli agricoltori e dei mercanti; gli accordi che si stringevano in queste occasioni avevano per oggetto un raccolto futuro ed il principale obbiettivo era quello di giungere ad un prezzo giusto e a consentire alle parti di eliminare il rischio relativo all’incertezza sul prezzo futuro del grano. Nel 1164 a Genova nacque il primo contratto derivato stipulato da un ente locale con la vendita ad un istituto finanziario (Monte) delle entrate fiscali future del Comune in cambio di un anticipo immediato.

I primi mercati organizzati per lo scambio di derivati risalgono al sedicesimo e diciassettesimo secolo. Nel 1600 ci fu l’ammissione alla negoziazione al Royal Exchange di Londra di contratti forward (cui seguiva nel 1637 la prima bolla speculativa sui tulipani). Solo a seguito della rivoluzione industriale, alla fine del diciottesimo secolo, si avvertì l’esigenza di standardizzare questo tipo di contratti, quando i mercanti europei, che si occupavano di importazioni dagli Stati Uniti, iniziarono a stipulare contratti sul cotone e sui grani detti “to-arrive contract“.

Dopo aver descritto brevemente la storia e le origini dei contratti derivati andiamo ad analizzare l’uso che ne viene fatto ai giorni nostri di questa tipologia di prodotti. A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo questi strumenti hanno conosciuto una notevole diffusione legata a vari fattori:

  • la fine, nel 1971, del sistema internazionale di cambi fissi per la caduta degli accordi di Bretton Woods, con il conseguente emergere del rischio di cambio;
  • gli shock petroliferi del 1973 e del 1979: gli improvvisi forti aumenti del prezzo del petrolio causarono una parallela intensificazione del rischio di mercato, sia per le ampie oscillazioni dei prezzi, sia per i conseguenti effetti sull’inflazione;
  • la globalizzazione dei mercati e la contestuale introduzione dei computer, che permettono di svolgere velocemente complessi calcoli di prezzi relazionati tra loro;
  • la modellizzazione teorica per il calcolo del prezzo dei derivati, attraverso il lavoro di Black, Scholes e Merton.

Tra il 1989-1992 i derivati si diffusero in modo rilevante arrivando ad una consistenza complessiva pari a 20.000 mld. di dollari. Dopo le ingenti perdite accusate da grandi aziende, quali la Metallgesellschaft nel 1993 e la Procter & Gamble nel 1994, e il fallimento della Barings Bank nel 1995, questa espansione rallentò per qualche anno. Già nel dicembre 2010, però, il valore complessivo delle attività sottostanti i derivati ammontava a circa 670.000 mld. di dollari, di cui 601.048 per derivati OVER THE COUNTER (OTC), con prevalenza tra questi degli INTEREST RATE SWAPS  (IRS) per un ammontare pari a 364.378 mld. di dollari. Considerato che il PIL mondiale, intorno al 2010, era stato stimato in circa 70.000 mld. di dollari, risulta di semplice percezione il livello di leva finanziaria utilizzato dai mercati finanziari attraverso l’utilizzo dei prodotti derivati.

I prodotti derivati sono comunemente considerati come opachi, di difficile comprensione e pertanto, i piccoli risparmiatori scelgono di tenersene lontani. A molti investitori, però, non risulta chiaro come alcuni prodotti di generale diffusione – come ad esempio mutui ipotecari, ovvero “semplici” obbligazioni – possano contenere al loro interno dei derivati.

Quando si stipula un mutuo a tasso variabile, ad esempio, la banca ci offre spesso di abbinare al contratto una clausola per la copertura da possibili rialzi dei tassi di interesse (i famosi mutui con CAP). Al contrario la banca si garantisce sulla eventualità che i tassi di interesse possano scendere notevolmente ( i più conosciuti mutui a tasso FLOOR), un tasso di interesse minimo, in ogni caso, che il mutuatario dovrà pagare cosi detto FLOOR.

La stipula di un mutuo con queste caratteristiche comporta l’acquisto da parte del mutuatario di un derivato, la banca, infatti, non si trasforma in un ente benefico che ci protegge in caso di rialzo dei tassi ma semplicemente “acquista un’opzione di tipo CAP per la copertura del rischio di aumento del tasso d’interesse, che con il CAP graverebbe sulla banca, al di sopra di una certa soglia. Questa copertura ha un costo che viene caricato sul mutuo con un aumento del tasso, per questo motivo esiste una differenza, a parità di altre condizioni, tra il tasso di un mutuo variabile puro e di un variabile con CAP”.

L’uso di questi strumenti finanziari non è sempre stato trasparente e lo confermano le innumerevoli sentenze ultima delle quali la recentissima sentenza della Corte di Appello di Milano la n. 2836/ 22 del 6 settembre 2022 la quale evidenzia e condanna la banca perché se anche il tasso di interesse essendo variabile nel tempo e dipendendo anche dal costo del denaro, dovesse scendere come è successo negli ultimi anni,  anche sotto lo zero, il mutuatario non beneficia mai della dimunzione dei tassi. Nella stragrande maggioranza dei casi le Banche stabiliscono la sola clausola Floor penalizzando il mutuatario perché al contrario non viene controbilanciata l’operazione con la previsione di una clausola CAP, ovvero quella clausola che fissa un tetto massimo per la revisione in aumento delle rate di mutuo e dei tassi. Quindi potendo affermare che solitamente nei contratti di mutuo è previsto il solo tasso Floor, predisposto a vantaggio unilaterale della Banca concedente, senza clausola CAP a tutela del cliente, implicando un evidente sbilanciamento nel rapporto tra le parti.

Il processo di innovazione finanziaria che ha caratterizzato i mercati finanziari nel corso degli ultimi anni ha anche tratto impulso dalla convergenza nel settore di imprese di matrice bancaria ed assicurativa, rendendo di fatto incerti i confini tra prodotti / strumenti finanziari offerti da operatori soggetti a diversa regolamentazione.

Si pensi al fenomeno delle obbligazioni bancarie c.d. strutturate, ovvero a titoli di debito emessi da intermediari bancari che possono essere scomponibili in una componente obbligazionaria (comunemente considerata come prodotto sicuro e caratterizzata da un basso grado di rischio) ed in una o più componenti derivative e il cui rendimento è regolato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi imputabili all’andamento ad es. di un titolo azionario (equity-linked), di un indice azionario (index-linked) o al merito creditizio di un emittente (credit-linked). Aspetti che, soprattutto in ottica di vigilanza, devono essere attentamente valutati nell’ambito della tutela dei profili di trasparenza e di correttezza del comportamento degli intermediari coinvolti.

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PRESIDENTE – CEO & Founder Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Bancario, Finanziario e Gestione del Debito Manager, Imprenditore e Formatore, ha una consolidata esperienza nel diritto bancario e finanziario, che lo colloca tra gli esperti importanti del settore. Fondatore e Presidente del Centro Diritto Bancario, propone la propria competenza volta ad informare e tutelare stragiudizialmente e legalmente privati cittadini e aziende nella tematica del diritto bancario, diritto tributario, diritto assicurativo, di ristrutturazione del debito e sovraindebitamento al fine di trovare ogni possibile soluzione idonea a risolvere situazioni di carattere personale o legate alla attività aziendale e professionale. Particolare attenzione al cliente viene posta, coadiuvato da professionisti qualificati e rinomati, per operazioni di finanziamenti societari e commerciali, ristrutturazione e trasferimento di debiti e finanziamenti, attività di verifica e controllo dei rapporti bancari (mutui, leasing, conti correnti, derivati, swap, etc). Riveste particolare interesse la professionalità profusa nella soluzione dei conflitti con banche e istituti finanziari legate alle prestazioni ricevute dal cliente, nonché nella materia della composizione e risoluzione del debito, nell’assistenza e consulenza preventiva per la determinazione degli adeguati assetti, nella composizione negoziata, crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa.