BOLLO AUTO E PRESCRIZIONE

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Il bollo auto non pagato quando va in prescrizione?

Chi non ha pagato il bollo auto non sempre incorre in un problema che può costargli caro in termini economici: alla dimenticanza può corrispondere il silenzio assoluto del Fisco, che per un certo periodo di tempo non reclama alcunché.

A quel punto, scaduto il termine entro il quale l’automobilista non ha ricevuto un avviso di pagamento, non sarà più dovuta alcuna somma.

Il proprietario dell’auto farà bene a controllare se è a posto con i pagamenti dell’imposta obbligatoria o quanto tempo è passato da quando non la versa più. Potrà farlo sul sito dell’Aci o su quello dell’Agenzia delle Entrate. A quel punto, si potrà anche sapere se il bollo auto non pagato è in prescrizione.

Dalla data in cui è scaduto il bollo auto a quella in cui l’automobilista non è più tenuto a versarla devono passare tre anni. Significa che in quei 36 mesi il proprietario del veicolo che non ha versato l’imposta, non deve ricevere alcuna notifica dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne chieda il pagamento, nessun avviso di pagamento e nessuna cartella esattoriale. Se viene notificata invece una richiesta di pagamento del pregresso non pagato, la prescrizione si azzera e riparte daccapo.

Il Fisco ha tre anni di tempo dal mancato pagamento del bollo (esattamente fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è scaduta la tassa non versata) per notificare la cartella al destinatario.

Se ciò non avviene entro quel termine e l’Ente di riscossione invia la notifica dopo la prescrizione pretendendo il pagamento della tassa non versata (magari anche con interessi e sanzioni) , l’automobilista potrebbe rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti. Da sottolineare il fatto che il bollo cade in prescrizione il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Ma la prescrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno dopo quello della scadenza.

Va detto, comunque, che prima della scadenza della prescrizione – e per non rischiare eventuali sanzioni, nel caso in cui il Fisco si facesse vivo entro i tre anni – l’automobilista ha la possibilità di mettersi in regola con il pagamento del bollo tramite il ravvedimento operoso, che consente di pagare una sanzione inferiore rispetto a quella che sicuramente gli arriverebbe dall’Ente di riscossione.

Se è trascorso il periodo previsto per la prescrizione e il Fisco non si è mai fatto vivo per recuperare i soldi del bollo auto non pagato ma la cartella arriva dopo il termine dei tre anni, il proprietario del veicolo può presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione tributaria provinciale. La Ctp si pronuncia sia sul merito (cioè, se effettivamente la cartella è arrivata quando ormai è caduta in prescrizione) sia sulla forma (vale a dire, se è stata rispettata la procedura). Prima, però, il ricorso va inviato all’Ente di riscossione con una richiesta di mediazione tributaria, altrimenti potrebbe essere annullato. L’Ente ha 90 giorni di tempo per rivedere la posizione del cittadino e, eventualmente, correggere l’errore. Se così non dovesse succedere, il ricorso presso la Commissione tributaria verrebbe formalmente iscritto a ruolo.

L’altra possibilità è quella di presentare ricorso in autotutela per la prescrizione del bollo auto prima di rivolgersi alla Ctp. Si tratta di una richiesta di annullamento della cartella che può essere inviata alla Regione o all’Agenzia delle Entrate con raccomandata a/t o via Pec. L’Ente destinatario della richiesta può (ma non deve obbligatoriamente) rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta, è necessario presentare il ricorso presso la Commissione tributaria, sempre entro 60 giorni dalla notifica. Tenendo conto dei 30 giorni di attesa per l’eventuale risposta dalla Regione o dalle Entrate, prima ci si muove e meno si rischia di far scadere i termini.

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