Con la sentenza n. 2836 del 06.09.2022, la CORTE DI APPELLO DI MILANO ha affermato il carattere vessatorio della clausola floor. Secondo la Corte, il fatto che il mutuatario non possa beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice Euribor, come invece può fare la banca mutuante la quale non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice, rappresenta per il consumatore una situazione di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Tutto ciò comporta l’inefficacia e/o la nullità della clausola floor la quale, visto l’andamento dell’Euribor, ha trovato e sta trovando costante applicazione nei contratti di mutuo.
Il mutuo va pertanto rideterminato (per tutta la sua durata) applicando il tasso di interesse contrattuale, senza considerare il limite (favorevole alla banca) fissato dalla clausola floor, con conseguente beneficio economico per il mutuatario / consumatore in termini di interessi.