La clausola Floor è frequentemente inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile ancorato ad un parametro di indicizzazione (in genere l’Euribor).
Tale clausola prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti alla banca non possono scendere, garantendo alla banca che gli interessi corrispettivi siano almeno pari alla valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi (in genere l’Euribor) sia inferiore al valore del tasso indicato dalla clausola floor.
In questo modo le banche si assicurano una minima redditività nelle operazioni di finanziamento, anche in presenza di un forte ribasso dei tassi di interesse in pendenza del rapporto di mutuo.
Con la recente sentenza n. 2836 del 06.09.2022, la Corte di Appello di Milano ha affermato il carattere vessatorio della clausola floor.
Secondo la Corte, il fatto che il mutuatario non possa beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice Euribor, come invece può fare la banca mutuante la quale non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice, rappresenta per il consumatore una situazione di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Quanto sopra comporta l’inefficacia e/o la nullità della clausola floor la quale, visto l’andamento dell’Euribor, ha trovato e sta trovando costante applicazione nei contratti di mutuo.
Il mutuo va pertanto rideterminato (per tutta la sua durata) applicando il tasso di interesse contrattuale, senza considerare il limite (favorevole alla banca) fissato dalla clausola floor, con conseguente beneficio economico per il mutuatario / consumatore in termini di interessi.