La sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite depositata il 6 settembre ha affermato che non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo, ma alla luce della nuova norma i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione.
l’articolo 3 bis dl 146/2021 (decreto collegato alla manovra 2022) ha introdotto limiti stringenti all’impugnazione degli estratti di ruolo per contestare cartelle ricevute in passato e mai notificate. L’articolo introdotto ha una chiara ratio deflattiva del contenzioso tributario. Per il principio della certezza del diritto tale norma è anche volta ad impedire ricorsi avverso l’estratto di ruolo, anche dopo tanto tempo dell’emissione e notificazione delle cartelle esattoriali . L’art. 3 bis citato prevede che:
– l’estratto di ruolo non è impugnabile;
– il ruolo e la cartella di pagamento dei quali si asserisce la nullità o inesistenza della notifica possono essere direttamente impugnati in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
2) blocco di pagamenti da parte della Pa;
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva.
Le Sezioni Unite non hanno d riconosciuto, fortunatamente, la valenza retroattiva della norma, che avrebbe travolto miglia di ricorsi rendendoli inammissibili. Quindi i giudizi pendenti, in cui è stato impugnato l’estratto di ruolo, potranno essere “salvati “se in corso di giudizio il contribuente provi l’esistenza di uno dei tre sopra indicati pregiudizi. E’ chiaro che per il futuro, non sussistendo i motivi di pregiudizio indicati dalla norma , non potrà essere più impugnato, in prima istanza, l’estratto di ruolo e si dovrà provvedere a contestare la nullità delle notifiche delle cartelle precedenti solo in fase cautelare o esecutiva .
Cosa dovrà fare il contribuente?
Se il contribuente deve ancora ricorrere per contestare la nullità della notifica delle cartelle esattoriali può farlo nei 60 giorni dalla notifica. Qualora ritenga che le notifiche delle cartelle non siano stare regolarmente effettuate o non effettuate e, ciò sia stato scoperto mediante l’estratto di ruolo, si potrà ricorrere avverso l’estratto di ruolo solo purché si riesca a dimostrare il pregiudizio indicato nei tre punti di cui all’ l’articolo 3 bis dl 146/2021. Qualora ciò non fosse possibile si dovrà attendere il giudizio cautelare od esecutivo, cioè la notifica da parte dell’Agenzia di riscossione dell’ avviso d’ iscrizione ipotecaria o di fermo amministrativo o la notifica di pignoramento.
In tal caso, si potrà ricorre avverso tali atti cautelari e/o esecutivi per contestare la legittimità anche delle cartelle esattoriali o altri atti impositivi supposti nulli o inesistenti.
In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto del settore.