IL DIRITTO AL SILENZIO DEL CONTRIBUENTE IN CASO DI RICHIESTE DEGLI UFFICI FINANZIARI

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La Corte Europea riconosce i diritto al silenzio e di mentire del contribuente all’Amministrazione Finanziaria per salvare se stesso dal rischio di auto-incriminarsi .

La Corte Europea ha affermato più volte ( Corte Edu 1993. 2005 e 2009) che i diritto ad un equo processo ( art. 6 dei la Carta dei diritti fondamentali dell’Uomo) include anche il diritto di mantener il silenzio e non auto-incriminarsi i e, quindi, di opporsi a richieste documentali, sia rifiutare di rendere risposte che siano idonee , anche indirettamente ad esporre il contribuente al rischio di incriminazioni di natura non solo penale ma anche formalmente amministrative ma sostanzialmente di carattere punitivo. La Corte Costituzionale Portoghese nel 2013 ha già avvallato tale meccanismo di difesa. Anche La Corte di Giustizia Europea in materia di sanzioni irrogate dalla Consob ha accolto il principio del diritto del silenzio.

Come deve comportarsi il contribuente che riceve richieste di dati, informazioni o documenti dall’amministrazione Finanziaria?

Primo passo è mantenere la calma. Il contribuente dovrà consigliarsi con un esperto del settore. Si dovranno valutare attentamente in via preventiva quali potrebbero essere le conseguenze della produzione documentale o della comunicazione di dati ed informazioni. In caso in cui sia possibile che la consegna di documentazione od il rilascio di dati ed informazioni all’amministrazione possano comportare un titolo di responsabilità penale o amministrativa , il contribuente potrà avvalersi del diritto al silenzio.

Inoltre, ai fini di una possibile preclusione in giudizio ad esibire la documentazione rifiutata all’amministrazione Finanziaria in sede di accertamento, la Giurisprudenza maggioritaria concorda nel ritenere che i soli comportamenti dolosi del contribuente possono impedire allo stesso in sede giudiziale di esibire la documentazione contabile e non rifiutata all’Organo accertatore.

La scelta della giusta strategia nei casi sopra indicati, è fondamentale .

Si consiglia in ogni caso di rivolgersi ad un esperto specialista del settore.

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Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Tributario e Amministrativo Avvocato Cassazionista, esperto in materia Amministrativa, Tributaria e nelle procedure di composizione della crisi per Sovraindebitamento , disciplinate dalla Legge n. 3 del 2012. Svolge l’attività di Avvocato dal 2004. Prima di intraprendere la professione di Avvocato , ha svolto servizio nella Guardia di Finanza per oltre un ventennio, occupandosi nel corso della sua attività di accertamenti tributari e penali-tributari.