MUTUO E PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO

con Nessun commento

Il regime finanziario incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse.

Il contratto di mutuo con piano di ammortamento (PDA) “alla francese” prevede il rimborso del finanziamento tramite una rata costante nel tempo, comprensiva di una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente.

Il PDA alla francese può essere sviluppato secondo un duplice regime finanziario:

  • in regime di capitalizzazione semplice, ove il tasso di interesse matura in forma lineare, con conseguente minore produzione di interessi
  • in regime di capitalizzazione composta, ove il tasso di interesse matura in forma esponenziale, con conseguente maggiore produzione di interessi

Pertanto, a parità di importo finanziato, durata e numero rate, il medesimo TAN (tasso annuo nominale) può dare luogo ad un monte interessi differente a seconda del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato, che risulterà ovviamente più alto in regime composto.

Il regime finanziario incide pertanto sul monte interessi e quindi sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse.

Ciò premesso, di frequente i contratti di mutuo si limitano ad indicare il tasso di interesse espresso in termini di TAN e la modalità di rimborso tramite PDA alla francese, omettendo tuttavia di informare il mutuatario se il rimborso avverrà tramite regime finanziario semplice o composto degli interessi.

Detta omissione, unitamente alla mancata allegazione al contratto di un piano di ammortamento, non consente al mutuatario di conoscere la composizione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi e, conseguentemente, di potersi rendere conto del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi.

L’omessa indicazione in contratto del regime finanziario (semplice o composto) non consente pertanto di individuare una metodologia di calcolo degli interessi che sia coerente ed univoca, potendo tale calcolo, effettuarsi sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, con conseguente applicazione di un diverso monte interessi a carico del mutuatario a seconda del regime finanziario utilizzato.

Ciò comporta la “nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB, con conseguente rideterminazione del mutuo mediante applicazione di un PDA alla francese sviluppato in regime semplice degli interessi, quest’ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB, come confermato dal costante orientamento giurisprudenziale “. (v. Tribunale di Napoli sentenza n. 4102/2020 – Corte di Appello di Bari sentenza n. 1890/2020 – Tribunale di Roma sentenza n. 2188/2021 – Tribunale di Viterbo sentenza n. 733/2021 – Tribunale di Vicenza sentenza n. 170/20222 – Tribunale di Larino sentenza n. 383/2022).

Tale rideterminazione consente al mutuatario di corrispondere un monte interessi inferiore rispetto a quello concretamente applicato dalla banca.

Maggiori informazioni:

☎ 0422 456003 – 0422 451267 📩 segreteria@centrodirittobancario.it
☎ numero verde gratuito 800 600 955
Segui Avv. Federico Comba:

Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Civile, Bancario e Finanziario Specializzato nel campo del diritto e contenzioso bancario e finanziario. Svolge la propria attività professionale, assistendo e tutelando privati ed imprese dalle possibili anomalie (usura, anatocismo, nullità e indeterminatezza dei tassi di interesse e delle commissioni) riscontrabili nei rapporti contrattuali (mutui, finanziamenti, leasing, derivati, fidi su conto corrente, fideiussioni) intrattenuti da quest’ultimi con istituti di credito e finanziarie.