AVETE RICEVUTA UNA CARTELLA ESATTORIALE PER PEC NON VALIDA?

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Sono milioni le cartelle esattoriali inviate da pec non valida. La buona notizia è che la notifica è nulla.

Cartelle inviate telematicamente: cosa prevede la legge.

Gli atti notificati telematicamente devono infatti rispettare quanto stabilito dall’art. 3-bis Legge 53/1994: il mittente deve utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) che compare negli elenchi pubblici. Anche la Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n. 17346/2019 e con la sentenza n. 3093/2020, le quali confermano la necessità che anche l’indirizzo pec del mittente sia inserito negli elenchi pubblici indicati dalla legge n. 221/2012: Ipa, Reginde, e Ini-pec.

In caso contrario, l’atto non ha effetti giuridici e la notifica è inesistente.

Illegittima la notifica della cartella via pec non valida

Il contribuente che si vede recapitare una notifica da una Pec non risultante da tali registri è legittimato a non aprirla e a cancellarla, per evitare di incorrere in una delle truffe più diffuse nel web: il phishing.

Di recente, anche la CTR Lazio, con la sentenza n. 915 del 28 febbraio 2022, ha chiarito che le notifiche Pec dell’agente di Riscossore devono essere inviate da indirizzi di posta elettronica certificati estratti dai pubblici registri.
Secondo la CTP di Roma (sentenza n.. 2799/2020) tale vizio non può essere sanato nemmeno dall’avvenuta impugnazione della cartella stessa.

Cosa deve fare chi riceve una cartella via pec non valida?

Il contribuente che riceve una cartella esattoriale e sospetta che il mittente abbia utilizzato una pec non valida deve innanzitutto verificare la Pec. na volta appurato che l’indirizzo non è quello ufficiale (l’unico indirizzo legittimo è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ) e non è presente nei registri, il contribuente può far finta di nulla, fino a quando – non avendo pagato quanto richiesto dall’Ente nella cartella – non arriverà un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca. Solo in questo caso il contribuente dovrà fare ricorso eccependo il fatto di non aver mai ricevuto l’atto.

E’ sempre consigliabile comunque rivolgersi a un professionista del settore.

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