FIDEJUSSIONE – NULLITA’ PARZIALE

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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE

Con sentenza n. 12414 del 08.08.2022, il #Tribunale di #Roma -SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE – ha accolto la domanda di un cliente del Centro Diritto Bancario assistito e difeso dall’Avv. Federico Comba , dichiarando la nullitร  parziale (circoscritta alle clausole 2, 6 e 8) per violazione della normativa Antitrust di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI.

Ancora un grande risultato del Centro Diritto Bancario” cosi ha esordito il Presidente Stefano Nicoletti.

La nullitร  della clausola derogativa dell’art. 1957 C.C. รจ molto spesso determinante in quanto la banca agisce per il recupero del credito OLTRE il termine dei 6 mesi con conseguente decadenza.


Secondo il Collegio Giudicante , anche le fideiussioni anteriori allo schema ABI (come quella in esame), se conformi a tale schema, sono da considerare attuazione dell’intesa anticoncorrenziale.  Sono stati applicati i principi sanciti dalle Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 41994/2021, il Collegio giudicante romano evidenzia come non assuma alcun rilievo dirimente la circostanza, per cui il contratto attenzionato fosse stato stipulato in data precedente alla predisposizione dello schema ABI, censurato da Banca dโ€™Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005.

Invero, la Banca dโ€™Italia, proprio in tale ultima sede, ha osservato come, giร  prima della formazione e diffusione presso gli Istituti di credito dello schema di fideiussione de quo, le stesse banche utilizzassero, in maniera uniforme e standardizzata le clausole successivamente confluite nellโ€™archetipo censurato, a dimostrazione del fatto che, giร  anteriormente alla formale predisposizione dello schema, sussistesse una pratica concordata in ordine al contenuto fideiussioni da sottoporre alla clientela.

Significativamente, nel provvedimento n. 55/2005, Banca dโ€™Italia affermava testualmente che ยซLe verifiche compiute nel corso dellโ€™istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformitร  dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dellโ€™ABI. Tale uniformitร  discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dellโ€™ABI (non ancora diffuso presso le associate).ยป.


Per tale ragione, lโ€™accordo stipulato deve considerarsi attuazione dellโ€™intesa anticoncorrenziale, dovendosi, consequenzialmente, addivenire alla dichiarazione della nullitร  parziale, per violazione dellโ€™art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 287/1990.

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Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Diritto Civile, Bancario e Finanziario Specializzato nel campo del diritto e contenzioso bancario e finanziario. Svolge la propria attivitร  professionale, assistendo e tutelando privati ed imprese dalle possibili anomalie (usura, anatocismo, nullitร  e indeterminatezza dei tassi di interesse e delle commissioni) riscontrabili nei rapporti contrattuali (mutui, finanziamenti, leasing, derivati, fidi su conto corrente, fideiussioni) intrattenuti da questโ€™ultimi con istituti di credito e finanziarie.