Con il provvedimento del Tribunale di Treviso – repertorio 2/2025 emesso il 03 Gennaio 2025 – il Giudice dell’Esecuzione sospende l’esecuzione e condanna la banca.
Un’altro ottimo risultato ottenuto dal CENTRO DIRITTO BANCARIO in collaborazione con l’avv. Federico Comba del foro di Milano, che hanno dimostrato la sussistenza di gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva di vendita all’asta dell’immobile di una famiglia trevigiana.
La Cessionaria del credito non ha dato prova della cessione, ha solo prodotto un elenco di numeri senza firma e nessun riferimento, per i quali non Γ¨ possibile operare un collegamento con le singole posizioni debitorie.
Il Giudice quindi, in carenza di elementi conoscitivi, che provino l’effettiva inclusione tra i crediti ceduti, di quello azionato in via esecutiva, ha sospeso la procedura esecutiva condannando l’opposta cessionaria.
La Cessionaria, in modo “furbesco” aveva retrocesso il credito alla banca in pendenza dell’opposizione, successivamente intervenuta nell’esecuzione affermando la titolaritΓ del credito, per evitare l’eccezione sollevata.
Il Giudice, ha comunque affermato che in assenza di prova della cessione iniziale, l’atto di precetto e l’atto di pignoramento siano stati compiuti da un soggetto privo di legittimazione ad agire.