Causa civile avente ad oggetto lβaccertamento della indeterminatezza del tasso di interesse per omessa indicazione nel contratto di mutuo del regime finanziario. Il Tribunale di Genova rinvia lβudienza di precisazione delle conclusioni ad altra data, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione.
Importante risultato per il cliente rivoltisi a CE.DI.BA. ottenuto dalΒ CENTRO DIRITTO BANCARIOΒ con lβAvv. FEDERICO COMBAΒ delΒ Foro di Milano,Β con il quale il Tribunale di Ordinario di Genova, Sezione VI Civile, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni atteso che sarebbe rilevante al fine del decidere il richiamato emanando arresto
delle Sezioni Unite della Cassazione Civile.
“…i difensori danno atto dellβesito negativo della mediazione obbligatoria, come da relativo verbale prodotto da parte attrice e la quale chiede un rinvio in attesa della decisione delle S.S.U.U. della Cassazione sulle conseguenze derivanti dallβomessa indicazione nel contratto di mutuo del regime finanziario …”
“Il Giudice, dato atto, rilevato che potrebbe essere rilevante ai fini del decidere il richiamato emanando arresto delle Sezioni Unite della Cassazione civile , rinvia la causa sempre per la precisazione delle conclusioni allβudienza del 29 maggio 2024 …”
CENTRO DIRITTO BANCARIO – La specifica indicazione del Regime Finanziario permette, infatti,Β di calcolare ex ante non solo la RATA, da riportare in contratto, ma tutte le sue componenti, quota capitale, quota interesse, nonchΓ¨ il DEBITO RESIDUOΒ necessarie per sviluppare ex post il piano di ammortamento. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi , oltre aΒ non permettere il calcolo e quindi lβapplicazione degli interessi,Β porta alla determinazione di due diverse RATEΒ una calcolata in regime semplice e unβaltra in regime composto degli interessi.Β