🟥AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – Corte Suprema di Cassazione SEZIONI UNITE

con Nessun commento

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE al vaglio delle SEZIONI UNITE – Perchè ai fini della determinatezza dobbiamo scomodare quanto accaduto per la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) ?

La CMS è nulla per indeterminatezza se nel contratto è indicata solo la misura percentuale della commissione. La giurisprudenza è ormai univoca sul tema; 
Con sentenza n. 19825, del 20 giugno 2022, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, “la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa“.
Pertanto, continua la Suprema Corte di Cassazione, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.

Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.

Ora, comparando la questione trattata per la CMS all’ammortamento alla Francese, ci chediamo, come si protrà diversamente pronunciare la Suprema Corte sulla necessità o meno di indicare in contratto il Regime di capitalizzazione degli interessi con cui determinare la RATA?

La specifica indicazione del Regime Finanziario permette, infatti, di calcolare ex ante non solo la RATA, da riportare in contratto, ma tutte le sue componenti, quota capitale, quota interesse, nonchè il DEBITO RESIDUO necessarie per sviluppare ex post il piano di ammortamento.

La mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi , oltre a non permettere il calcolo e quindi l’applicazione degli interessi, porta alla determinazione di due diverse RATE una calcolata in regime semplice e un’altra in regime composto degli interessi. Quindi, una condizione contrattuale essenziale come nel caso della CMS.

Anche per la CMS analizzando l’estratto conto si poteva scoprire la metodologia di calcolo applicata, ma ci hanno insegnato che non funziona così in un contratto. Inoltre, ricordiamo che se il regime è quello composto degli interessi occorre effettuare la corretta conversione per evitare anche quì la determinazione di due rate diverse e l’applicazione surrettizia di maggiori interessi.
Infine, ricordiamo quanto è avvenuto nel 1999 in tema di “metodo Amburghese” utilizzato da sempre come “uso banca” nel calcolo degli interessi in c/c con conseguente violazione ex art. 1283 c.c. Identica metodologia di capitalizzazione degli interessi presente nel mutuo alla Francese.

Più motivi di indeterminatezza e/o indeterminabilità “dell’oggetto contrattuale” di così?

Maggiori informazioni:

☎ 0422 456003 – 0422 451267 📩 segreteria@centrodirittobancario.it
☎ numero verde gratuito 800 600 955

Segui Carlo Oriani:

Perito Econometrico e Formatore Consulente accreditato al Centro Diritto Bancario esperto in Materia Bancaria Ragioniere e perito commerciale, ex direttore di banca con esperienza trentennale, dal 2010 svolge attività di consulente tecnico di parte in ambito bancario, impegnato a trasformare le irregolarità in opportunità. Ha condotto oltre seicento mediazioni per controversie bancarie, con all’attivo oltre 100 incarichi nei tribunali di tutto il territorio nazionale come consulente tecnico di parte. Attitudine alla formazione e relatore in molti convegni.