🟥IL RECUPERO CREDITI E’ PER TUTTI?… NON PROPRIO

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Su questo sito si è appena dato conto di un importante risultato conseguito dinanzi al Tribunale di Viterbo (ordinanza del 27 maggio 2023) che ha precisato che i servizi di riscossione di crediti cartolarizzati, meglio noti come NPL, spettano soltanto ai soggetti iscritti nell’albo ex art. 106 T.U.B. e non ad altri soggetti, non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.

Accade spesso che i cd. master servicer, cioè i soggetti cui, per legge, sarebbe affidata la riscossione dei crediti cartolarizzati, affidino, a loro volta, il recupero del credito ad agenzie terze, non previamente indicate nell’avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta, anzi, di una prassi piuttosto diffusa.
Il Tribunale di Viterbo, tra gli altri, ha ritenuto questa prassi non legittima, ritenendo che la sub-delega conferita ad un’agenzia di recupero crediti con licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. sia affetta da nullità in quanto rilasciata in violazione dell’art. 106 T.U.B. e dell’art. 132 T.U.B. che punisce il reato di abusivo esercizio di attività finanziaria.
L’art. 106 del T.U.B. è una norma fondamentale ma spesso poco conosciuta ed applicata.
Il Tribunale di Viterbo ne ha senz’altro colto l’importanza. Ma non finisce qui.

Del resto, l’art. 106 del T.U.B. non viene in rilievo solo con riferimento alle deleghe al recupero crediti concesse a soggetti non iscritti e non vigilati da Banca d’Italia, ma può assumere rilievo anche in altri casi.
L’acquisto di crediti deteriorati, un tempo riservato ai soli soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia, è stato, infatti, esteso anche alle agenzie di recupero crediti dotate della sola licenza ex art. 115 T.U.L.P.S..
Ciò significa che anche le mere agenzie di recupero crediti – che non sono tenute all’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari – possono acquistare sofferenze bancarie e NPL.
Lo si riscontra anche nella pratica, quando ad aggredire il debitore non è ne la banca, ne la società di cartolarizzazione, ma, magari, un’anonima e sconosciuta agenzia di recupero crediti operante su base regionale o addirittura provinciale che ha acquistato uno specifico credito per andare poi a recuperarlo direttamente, lucrando sul debitore.
Tutto ciò non è vietato; anzi, è consentito dalla legge ed in particolare dal Decreto del Ministero delle Finanze. n. 53 del 2015, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che l!acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l!attività di recupero crediti ai sensi dell!art. 115 Tulps non costituisce attività di concessione di finanziamenti.
In pratica, secondo la disposizione sopra citata, l’acquisto di crediti deteriorati da parte delle agenzie di recupero crediti non costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B..
E così disponendo il mercato degli NPL è stato allargato anche alle agenzie di recupero crediti.
Può accadere, quindi, che il debitore non sia aggredito da un’agenzia di recupero crediti in qualità di delegata o sub-delegata di una banca o di una società di cartolarizzazione, ma che sia aggredito dall’agenzia in questione, in quanto effettiva titolare del credito che avrà in precedenza acquistato da una banca o da un’altra società detentrice di NPL.
Questa prassi è lecita? Il debitore può fare qualcosa per opporsi quando l’agenzia di recupero crediti si dichiara anche titolare del credito per il quale agisce in Tribunale?
Il quesito è stato sciolto da una pregevole e recente pronuncia del Tribunale di Verona, la n. 2342 del 30 novembre del 2021.
La fattispecie decisa dal Tribunale di Verona riguardava il caso di un’agenzia di recupero crediti che aveva acquistato un credito deteriorato da una società di cartolarizzazione e poi aveva notificato atto di precetto al debitore che si era opposto per vari motivi, fra cui, in particolare, la nullità dell’operazione di cessione del credito fra la società di NPL e l’agenzia di recupero crediti, in quanto realizzata in violazione degli artt. 106 e 132 del T.U.B..
Invero, l’acquisto di sofferenze bancarie è consentito anche alle agenzie di recupero crediti solo se sussistono determinate condizioni e segnatamente che:

1) i crediti siano acquistati a fini di recupero e siano ceduti da banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d!Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero da soggetti diversi, purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali, non rilevando, a tal fine,
l!esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superino l!ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avvenga senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, e la modifica delle condizioni contrattuali, salva, soltanto, l!estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
In difetto di una delle sopra citate condizioni, l’operazione è illegittima e il debitore ha il diritto di eccepirne la nullità e il conseguente difetto di titolarità del credito per cui si agisce in capo all’agenzia di recupero crediti. E’ quanto è successo nel caso deciso dal Tribunale di Verona, dove il debitore in opposizione metteva in dubbio l’esistenza della condizione n. 2 ovvero la sussistenza di un patrimonio netto del creditore superiore all’ammontare dei finanziamenti ricevuti da terzi.

Il dato interessante è che spetta all’agenzia di recupero crediti dimostrare la sussistenza del requisito in parola, in difetto del quale la cessione del credito a suo favore è nulla.

L’agenzia di recupero crediti, nella fattispecie, non dava prova adeguata della sussistenza di un patrimonio netto sufficiente per l’acquisto della sofferenza bancaria, con conseguente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 132 T.U.B..

Il Tribunale ha, quindi, concluso per la nullità della cessione e del precetto opposto e ha bloccato l’esecuzione forzata intrapresa dall’agenzia di recupero crediti a danno del debitore. Si tratta di un’eccezione assolutamente rilevante, da sollevare, però, con la dovuta perizia tutte le volte in cui un’agenzia di recupero crediti si dichiara anche titolare del credito per il quale agisce.

Per questo, quando si viene aggrediti da un’agenzia di recupero crediti, occorre fare un’analisi a 360 gradi della propria posizione, senza limitarsi al merito e alla fondatezza delle pretese avanzate. Del resto, alle volte possono emergere dei dettagli che, come nel caso deciso a Verona, possono risultare decisivi e salvare il debitore dall’esecuzione.

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