๐ŸŸฅAnche per Milano le FIDEJUSSIONI SPECIFICHE SONO NULLE

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Osservazioni a: Tribunale di Milano, sezione VI, 03 ottobre 2023, N. 7526

Unโ€™importante e recentissima pronuncia del Tribunale di Milano ha finalmente iniziato a prendere atto della nullitร  antitrust non solo delle fideiussioni cd. omnibus ma anche delle garanzie rilasciate per un singolo e ben determinato rapporto bancario, meglio note come fideiussioni specifiche.


Lโ€™orientamento nettamente prevalente in giurisprudenza ha costantemente negato la nullitร  di tali fideiussioni, sebbene anchโ€™esse aderenti al modello ABI. Ciรฒ in virtรน del fatto che la speciale nullitร  antitrust non sarebbe predicabile per le garanzie specifiche, in quanto il provvedimento n. 55/2005 di Banca dโ€™Italia (di seguito B.D.I.) farebbe esclusivo riferimento al modello di garanzia caratterizzato dalla clausola omnibus.


In veritร , esiste anche un orientamento contrario in giurisprudenza che reputa nulle anche le garanzie specifiche se conformi allo schema ABI, in quanto la giurisprudenza censurerebbe i contratti aderenti a tale schema senza fare distinzioni in ordine al tipo di garanzia. Si tratta, tuttavia, di un orientamento raramente condiviso nei Tribunali e molte cause incentrate sulla nullitร  delle fideiussioni specifiche non sono andate a buon fine proprio per questa ragione.
Per quanto noto, il Tribunale di Milano รจ uno dei Tribunali capofila dellโ€™orientamento maggioritario di cui si รจ detto.
Infatti, Milano ha sempre negato la nullitร  delle fideiussioni specifiche aderenti allo schema ABI.


Per questo motivo, la pronuncia oggi segnalata รจ particolarmente rilevante, avendo i Giudici milanesi ritenuto, per la prima volta, nulla una fideiussione specifica. Eโ€™ bene notare, perรฒ, che il garante non ha fondato le proprie difese solamente sul provvedimento n. 55/2005 di B.D.I. ma ha dimostrato ex novo lโ€™esistenza del cartello anticoncorrenziale,
producendo al Tribunale un cospicuo numero di garanzie specifiche di svariati istituti di credito, tutte fedeli al modello elaborato dallโ€™ABI.


Il che significa che con una strategia difensiva ragionata e ponderata si puรฒ vincere anche nei Tribunali notoriamente piรน ostici. La strada da seguire รจ tracciata, raccogliere preliminarmente un cospicuo numero di fideiussioni specifiche e dimostrare al Tribunale quello che le banche hanno sempre tentato di nascondere lโ€™esistenza di un risalente e molto ben radicato cartello nel mercato delle garanzie personali, senza alcun distinguo fra fideiussioni omnibus e specifiche.
Cโ€™รจ, peraltro, di piรน, perchรจ la sentenza di Milano ritiene che la nullitร  antitrust della clausola di deroga allโ€™art. 1957 c.c. comporti, come conseguenza, lโ€™inoperativitร  della garanzia quando la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti.
Invero, il Tribunale di Milano ritiene che la clausola che prevede il pagamento del garante a semplice richiesta scritta non esonera la banca dal dover agire giudizialmente entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti (tra le molte in questo senso: App. Catania, n. 263/2022; App. Napoli, n. 4336/2022; Trib. Napoli, n. 7847/2022; Trib. Pesaro, n. 198/2022, ma soprattutto i molteplici precedenti del Tribunale delle imprese di Roma, e, il piรน recente, Trib. Roma. n. 14475/2023).
Circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata, determinando lโ€™estinzione della fideiussione.


Del resto, a fronte della nullitร  dellโ€™art. 1957 c.c., la banca รจ solita difendersi affermando di aver interrotto il termine con una diffida stragiudiziale, ma ciรฒ puรฒ essere vero allorchรจ si tratti di un contratti autonomi di garanzia e non di una fideiussioni ABI, per cui, invece, la banca deve dimostrare di aver agito giudizialmente nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla chiusura dei rapporti. Tutto questo insegna che con unโ€™adeguata conoscenza degli orientamenti dei singoli Tribunali si puรฒ sempre impostare una difesa efficace contro la banca.

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