Una ritrovata tutela per le famiglie indebitate: osservazioni a margine della recentissima Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27562. Come tutti sanno, il nostro ordinamento consente di destinare determinati beni a tutela della famiglia, conferendoli in un patrimonio separato, noto come fondo patrimoniale.
Lโistituto in questione รจ disciplinato allโart. 170 del codice civile e la sua precipua funzione รจ quella di impedire ai creditori di aggredire i beni conferiti dai coniugi nel fondo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il piรน delle volte, i coniugi destinano al fondo regolato dallโart. 170 c.c. lโunico immobile di proprietร che costituisce la residenza della famiglia.
Cosa succede quando uno od entrambi i coniugi contraggono debiti con un istituto di credito? Lโimmobile dove risiede la famiglia รจ al riparo da eventuali azioni della banca?
La Corte di Cassazione, negli anni, ha fornito unโinterpretazione molto ampia della nozione di obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia, ritenendo compresa nei bisogni della famiglia ogni tipo di esigenza che risulti volta al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonchรฉ al potenziamento della sua capacitร lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Ma veniamo al dunque: i debiti bancari possono ritenersi contratti per soddisfare bisogni familiari, nel senso sopra inteso dalla Suprema Corte? Dipende. Ma da cosa?
Secondo un primo e piรน risalente indirizzo dei Supremi Giudici nel concetto di debito lato sensu familiare potrebbe rientrare anche quello contratto da un imprenditore commerciale con un istituto di credito in base all’argomentazione per cui il potenziamento dell’impresa, attuato mediante l’apertura di un finanziamento, non sarebbe fine a sรฉ stesso, ma sarebbe funzionale a far fronte ai bisogni familiari (Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2970; Cass., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683).
Infatti, in linea generale, anche il debito sorto per lโattivitร professionale o dโimpresa di uno o di entrambi i coniugi potrebbe rientrare nella nozione – molto ampia – di debito contratto per esigenze della famiglia, vanificando, cosรฌ, la tutela offerta dal fondo patrimoniale dinanzi ai creditori (fra le piรน recenti pronunce in questo senso vedi: Trib. Bergamo, 11 ottobre 2022, n. 2217; Trib. Pordenone, 12 febbraio 2021).
Dunque, niente da fare?
Stando alla rigorosa impostazione sopra tratteggiata, la famiglia dovrebbe essere sempre destinata a soccombere di fronte alla banca che iscriverebbe, dapprima, ipoteca e poi pignorerebbe la casa di famiglia.
Ma รจ proprio cosรฌ?
No, come detto, dipende: secondo la Cassazione occorre, infatti, una valutazione caso per caso, per stabilire se lโobbligazione contratta con la banca dallโimpresa di uno o di entrambi i coniugi รจ o meno funzionale al mantenimento e allo sviluppo, anche in senso lato, della famiglia.
Invero, secondo un piรน recente orientamento, se รจ pur vero che nei bisogni familiari possono rientrare anche le obbligazioni assunte per il potenziamento della capacitร lavorativa della famiglia, e, dunque, in un certo senso anche le obbligazioni contratte per finanziare lโattivitร professionale o imprenditoriale dei coniugi, รจ anche altrettanto vero che non vige, comunque, alcun automatismo per cui ogni debito contratto per lโattivitร professionale o imprenditoriale puรฒ dirsi
automaticamente contratto per far fronte al mantenimento del nucleo familiare (Cass., sez. III, 8 febbraio 2021, n.2904; contra vedi, perรฒ, Cass., Sez. I, 25 ottobre 2021, n. 29983).
Insomma, si รจ fatto strada anche un indirizzo maggiormente garantista verso il debitore, in base al quale รจ corretto interpretare estensivamente la nozione di bisogni della famiglia al fine di non ampliare eccessivamente lโopponibilitร del fondo a danno dei creditori, ma non รจ corretto offrire una lettura omnicomprensiva dei bisogni della famiglia che includa qualunque obbligazione assunta dai coniugi, compresi i debiti sorti nellโesercizio della loro attivitร professionale o imprenditoriale (Cass., Sez. I, 27 aprile 2020, n. 8201).
Lโultima tendenza รจ, dunque, quella di considerare i debiti bancari di uno dei coniugi riferibili allโattivitร professionale o imprenditoriale comune od esclusiva di questi come obbligazioni di per sรจ neutre, non necessariamente ricollegabili al mantenimento o allo sviluppo della famiglia.
Per questo, i coniugi potranno opporre il fondo patrimoniale alla banca, dimostrando che il debito dโimpresa non aveva alcun nesso con le necessitร familiari, non potendosi piรน presumere il contrario. Ma il dato di maggiore interesse si rinviene nel fatto che, con lโordinanza qui commentata (cfr. Cass., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27562), la Suprema Corte pare essersi spinta addirittura oltre, ritenendo, oggi, che โโฆche, nell’esercizio dell’attivitร di impresa o di quella professionale, le obbligazioni sono assunte, di regola, non giร per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia, bensรฌ ai fini dello svolgimento dell’attivitร professionale o commercialeโ.
Attenzione, perรฒ, perchรจ non รจ tutto oro quello che luccica!
La pronuncia della Cassazione va, difatti, letta attentamente e applicata tenendo conto delle specificitร che connotano ogni singola vicenda e ogni tipo di rapporto bancario. In linea tendenziale, la Suprema Corte afferma che i coniugi debitori possono dimostrare anche in via presuntiva la non inerenza dellโobbligazione connessa allโattivitร professionale o imprenditoriale di uno di questi ai bisogni della famiglia, giovandosi anche del fatto che, di regola, questo tipo di
obbligazioni non sono direttamente e immediatamente ricollegabili alle esigenze del nucleo familiare.
Ma la Corte afferma che, indipendentemente da ciรฒ, occorre, comunque, un accertamento caso per caso, per ritenere lโestraneitร dellโobbligazione professionale o dโimpresa alle necessitร familiari.
Si impongono alcune riflessioni.
Per esempio, quando uno dei coniugi abbia una propria attivitร professionale o artigianale esercitata in forma individuale e da questa tragga il reddito necessario a mantenere la propria famiglia potrebbe risultare piรน difficile sostenere che uno scoperto di conto corrente con la banca sia estraneo ai bisogni della famiglia, e ciรฒ proprio per il fatto che vi รจ una necessaria coincidenza tra coniuge e professionista o tra coniuge e titolare dellโimpresa individuale debitrice della banca.
Del resto, in tal caso, si tratterebbe di unโobbligazione assunta direttamente da un coniuge per il proprio lavoro personale da cui, perรฒ, ritrae direttamente il reddito necessario a mantenere sรจ e la sua famiglia. Ancor piรน complessa appare, poi, la dimostrazione dellโestraneitร ai bisogni familiari di debiti bancari contratti da unโimpresa familiare ai sensi dellโart. 230 bis c.c.. Piรน ricco di sfumature รจ, invece, il discorso che riguarda eventuali debiti derivanti da fideiussioni
prestate in favore di societร di capitali.
In questa ipotesi, lโobbligazione verso la banca non viene assunta dal coniuge per sรจ stesso ma in favore di un soggetto giuridicamente terzo ovvero di una societร e poco importa, secondo la Suprema, che il coniuge sia socio od amministratore della societร garantita.
Infatti, qualora, come nella specie, โโฆsi tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di societร commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della societร , soggetto terzo rispetto al nucleo familiareโฆโ (cfr. sempre Cass., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27562).
La prospettiva viene, quindi, rovesciata: รจ la banca a dover dimostrare lโinerenza del finanziamento bancario e della correlata fideiussione ai bisogni della famiglia. Ma come?
La Cassazione, a riguardo, non รจ di tante parole, lasciando, tuttavia, intendere che la banca potrebbe dimostrare lโinerenza del finanziamento e della connessa garanzia ai bisogni della famiglia fornendo la prova che il finanziamento ricevuto dalla societร non era strettamente necessario a far fronte ad esigenze sociali, ma era funzionale piuttosto al raggiungimento di obiettivi o necessitร della famiglia, raggiunti o soddisfatti per il tramite della societร , come se lโimpresa fosse una sorta di โlonga manusโ dei coniugi. La casistica potrebbe essere la piรน varia.
Si pensi, ad esempio, ad una societร immobiliare partecipata dai coniugi che venga finanziata da una banca con garanzia personale dei coniugi e che il finanziamento sia stato destinato ad acquistare un immobile che in concreto viene impiegato dalla famiglia.
In tal caso, lโobbligazione sarebbe stata solo apparentemente assunta per esigenze sociali, dato che, in realtร , i soldi sarebbero stati impiegati per le esigenze abitative della famiglia che possiede la societร .
O, in generale, a tutti quei casi in cui la societร garantita venga impiegata come โcassaโ della famiglia ovvero a quelle situazioni in cui risorse proprie della societร siano state distratte al di fuori della societร stessa per far fronte a necessitร familiari.
In questo tipo di situazioni, del debito personale del coniuge nascente dallโinadempimento della societร garantita dovrebbe rispondere anche il fondo patrimoniale, sempre che la banca dimostri che il denaro ricevuto non sia stato impiegato per il raggiungimento di finalitร sociali ma per soddisfare direttamente o indirettamente esigenze familiari.
Non รจ, perรฒ, solo questo il caso.
Il fondo potrebbe rispondere anche quando si tratti di garanzie per obbligazioni sociali che, a suo tempo, sono state funzionali al positivo andamento della societร , i cui proventi, in luogo di essere stati reinvestiti, sono stati magari goduti dai coniugi/soci sotto forma di utili dโimpresa.
In altri termini, se i coniugi hanno garantito la loro societร e i finanziamenti ottenuti hanno determinato un miglioramento dellโandamento della societร , anche tramite distribuzione di maggiori utili dโimpresa, e la famiglia ne ha tratto giovamento, il fondo dovrebbe rispondere per il debito derivante dalla garanzia, in quanto della garanzia non avrebbe tratto vantaggio solo la societร ma anche la famiglia stessa che avrebbe migliorato le sue possibilitร economiche e il suo
tenore di vita.
Fuori da queste eventualitร , invece, ogni volta che la fideiussione viene prestata dal coniuge per esigenze prettamente sociali, il fondo non dovrebbe rispondere e alla banca sarebbe inibito ipotecare o pignorare la casa familiare.
Pertanto, se la banca dovesse agire per una fideiussione relativa a finanziamento concesso per lโacquisto di beni strumentali o per la copertura di un precedente scoperto, i coniugi dovrebbero poter opporre la destinazione dei loro beni al fondo patrimoniale, bloccando lโazione esecutiva e, spesso, salvando la loro casa. Insomma, quando si tratta di debito bancario e fondo patrimoniale รจ decisivo fare una valutazione preliminare del caso e considerare attentamente lโimpiego e il risultato prodotto dal finanziamento garantito dai coniugi.