๐ŸŸฅNO ALBO 106 TUB – NO RISCOSSIONE CREDITI – NO PARTY

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Recentemente ha fatto scalpore la notizia diffusa dalla trasmissione televisiva di RAINEWS 24 -“SPOTILIGHTt – Alla fiera delle sofferenze – Le mani delle mafie sui crediti deteriorati โ€œ ove รจ stata affrontata la tematica vertente le possibili infiltrazioni delle organizzazioni criminali all’interno del mercato dei cd. โ€œcrediti cartolarizzati da societร  NPL โ€œ. Spicca la interessante intervista all’Avv. Gianluca Bozzelli Partner accreditato al Centro Diritto Bancario. Dettagliatamente si tratta di societร  che acquistano dalle Banche pacchetti di crediti deteriorati derivanti da mutui, finanziamenti, fidi, conti correnti revocati poichรฉ appartenenti a debitori in difficoltร  ossia: con pagamenti arretrati oppure omessi. Cosรฌ facendo le societร  menzionate acquistano tali crediti in sconto e tale โ€œsaldoโ€ viene giustificato dal fatto che saranno loro a dover agire in giudizio verosimilmente per procedere alla riscossione coattiva di quel credito / debito che hanno acquistato.

Fatta questa doverosa precisazione evidenziamo l’ordinanza del Giudice del Tribunale di Viterbo.

TRIBUNALE DI VITERBO ORDINANZA DEL 27.05.2023

Importante risultato ottenuto dallโ€™Avv. EMANUELE DI MASOย delย Foro di Bologna, partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO ,ย con il quale il Giudice del Tribunale di Viterbo, ha stabilito che โ€œI servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione possono essere svolti solo da Banche o Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 T.U.B.”.

Tuttavia l’aspetto rilevante โ€“ che poi รจ motivo della seguente pronuncia โ€“ รจ che l’attivitร  di riscossione di crediti bancari deteriorati โ€“ in Italia โ€“ non puรฒ essere svolta da chiunque ma esclusivamente da soggetti giuridici che risultano iscritti all’interno di un albo speciale predefinito previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario. E per quale motivo il legislatore ha posto in essere siffatta esigenza di controllo? Semplicemente si tratta di una necessitร  di tutela dell’Ordine pubblico poichรฉ in mancanza del suddetto vincolo – la cui sussistenza del soggetto all’interno dell’albo รจ sintomatica del possesso di una schiera precipua di valori di legalitร  , trasparenza, affidabilitร  e correttezza โ€“ l’attivitร  di recupero dei crediti bancari deteriorati potrebbe essere svolta in astratto anche da soggetti con fini ed intenti illegittimi : si pensi ad es. all’attivitร  di riciclaggio del danaro derivante da proventi illeciti.

Ed รจ proprio nel solco di quanto detto che il Giudice di Viterbo โ€“ ha ribadito โ€“ ancora una volta โ€“ quanto detto ossia che โ€œ I servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione possono essere svolti solo da Banche o Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 T.U.B.. Nel caso di una delega in favore di una societร  non iscritta all’albo vi sarร  palese violazione dell’art. 106 T.U.B. E dell’art. 132 T.U.B. (esercizio abusivo dell’attivitร  finanziaria)โ€.

Per questi motivi puรฒ capitare verosimilmente che il debitore stia subendo un procedimento esecutivo, con il proprio immobile giร  in asta e pronto per essere alienato a potenziali offerenti, incardinato da un creditore procedente privo dell’iscrizione all’interno dell’albo 106 T.U.B. – privo pertanto dei requisiti per procedere al recupero del debito maturato in origine con una Banca.

Ragion per cui รจ sempre utile procedere all’analisi preliminare della propria posizione debitoria poichรฉ ciรฒ che puรฒ apparire scontato alla nostra persona puรฒ rivelarsi un dettaglio estremamente rilevante per un professionista tale da capovolgere probabilmente una situazione assai difficile per il debitore.

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