TRIBUNALE DI TREVISO – ORDINANZA DEL 07.09.2023
Importante risultato per clienti rivoltisi a CE.DI.BA. ottenuto dal CENTRO DIRITTO BANCARIO con lโAvv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, con il quale il Tribunale di Treviso, ha rigettato lโistanza di concessione dellโesecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto .
Il Giudice non concede la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo, ritenendo allo stato rilevante l’eccezione sollevata di nullitร parziale (circoscritta alla clausola derogativa dell’art. 1957 c.c.) della fideiussione omnibus (rilasciata nel 2010) per violazione della normativa Antitrust con conseguente intervenuta decadenza del creditore per violazione del termine semestrale.
Il Giudice, โโฆ ritenuto, quanto alla nullitร delle fideiussioni prestate dagli attori (o, comunque, di alcune loro clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, che lโeccezione risulti rilevante nel caso di specie, sia alla luce dellโorientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., Sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994) sia tenuto conto che, laddove โ in mera ipotesi – venisse ritenuta la nullitร anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dallโABI, ritenute lesive della libertร di concorrenza (e, in particolare, allโart. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli attori โ cfr. doc. 5 attoreo), ai sensi dellโart. 1957 c.c. le garanzie de quibus non avrebbero piรน effetto, considerato che lโistituto di credito, a seguito dellโintimazione di rientro inviata nel mese di giugno 2022 (cfr. docc. 6, 7, e 8 attorei), non ha tempestivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con il deposito del ricorso monitorio in data 30.1.2023, oltre i 6 mesi successivi …”