🟥CORTE DI CASSAZIONE DEL 27.07.2023 -SOVRAINDEBITAMENTO – ACCOLTO RICORSO A TUTELA DEL DEBITORE

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PROCEDURE CONCORSUALI – COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – DISCIPLINA DETTATA DAL L’ART. 4 TER D.L . N. 137/2020 – APPLICABILITA’ AI PROCEDIMENTI PENDENTI


GRANDE RISULTATO  OTTENUTO dell’Avv. Monica Mandico – Consulente Legale partner accreditato al Centro Diritto Bancario – Accolto ricorso in Cassazione presentato dove Il debitore si era sovraindebitato per poter curare la moglie. Il giudice del Tribunale di Nola aveva ritenuto colpevole il ricorrente e quindi lo aveva dichiarato inammissibile. L’ostinazione e perseveranza dell’Avv. Mandico, ha permesso l’accoglimento del motivo di applicazione su cui aveva concentrato la difesa. “NEVER GIVE UP…”

La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza di interpretare e applicare la legge secondo le modifiche apportate nel tempo. In particolare, la Corte sta esaminando le modifiche introdotte all’art. 12 bis, comma 3, della legge n. 3/2012 dalla legge di conversione del d.l. n. 137/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020.

La Corte stabilisce che le modifiche legislative, specificamente quelle relative all’omologazione del piano del consumatore, devono essere applicate ai casi pendenti. Questo anche se l’udienza si è già tenuta, ma il giudice dell’omologa non si è ancora pronnunciato, come accade nel caso in esame.

La Corte fa notare che, con l’introduzione delle nuove norme, i requisiti per l’ammissibilità del piano del consumatore e per la sua omologazione sono cambiati. In particolare, la “meritevolezza” del piano non è più un requisito e il giudice deve ora valutare l’ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre alla sua idoneità a garantire il pagamento dei crediti impignorabili.

Inoltre, la Corte ha criticato il Tribunale per aver erroneamente ritenuto che la nuova disciplina non fosse applicabile al caso in esame. Secondo la Corte, il legislatore ha inteso che le nuove norme siano applicabili anche ai procedimenti pendenti, a condizione che il giudice dell’omologa non si sia ancora pronnunciato.

La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza del Tribunale e ha rinviato il caso al Tribunale di Nola, con l’istruzione di applicare la nuova disciplina legislativa.

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