๐ŸŸฅSENTENZA DI NULLITA’ PARZIALE FIDEJUSSIONE

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Il TRIBUNALE di NAPOLI – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE, con Sentenza N. 6927 del 5 Luglio 2023 ha dichiarato la NULLITA’ PARZIALE (circoscritta alle clausole 2, 6 e 8) per VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST di una FIDEIUSSIONE OMNIBUS rilasciata in data 08.03.2004 (periodo analizzato dal provvedimento N. 55/2005 di Banca d’Italia).

Lโ€™Avv. FEDERICO COMBA  del Foro di Milano,  Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, ha ottenuto in collaborazione e per un cliente del Centro Diritto Bancario un altro eccellente risultato in relazione ad un contratto di Fidejussione Omnibus rilasciata nel periodo analizzato dal provvedimento N. 55/2005 di Banca d’Italia.

I Giudici, affermano …per il caso di specie, tale efficacia probatoria รจ sufficientemente resa dal provvedimento di accertamento e sanzione n.55/2005 della Banca dโ€™Italia, accluso in uno all’atto introduttivo da parte attrice, che richiama nel contenuto il parere dellโ€™ AGCM cui ha aderito e che solo in comparsa conclusionale parte convenuta ha dedotto non essere stato depositato. In tale contesto, il Giudice del merito รจ tenuto, per un verso, ad apprezzare il contenuto complessivo del provvedimento dellโ€™AG, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dellโ€™intesa restrittiva (Cass. 13846/2019). Orbene, nel caso di specie, si rinviene la corrispondenza tra le clausole dello schema ABI 2003 censurate dalla Banca dโ€™Italia con provvedimento n. 55/2005 e quelle introdotte agli am. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in esame. Pertanto, ritiene questo Collegio che avendo l’attore allegato il contratto di fideiussione ed essendosi avvalso della prova privilegiata costituita dalla decisione della Banca dโ€™Italia, parimenti allegata agli atti, possa ritenersi soddisfatto l’onere probatorio su di sรฉ incombente, dovendosi qualificare l’azione proposta di tipo follow-on, in virtรน dell’anno di sottoscrizione della fideiussione in oggetto (2004), compreso nell’arco temporale indagato dallโ€™Autoritร  Garante (2002-2005).

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