🟥NUOVA ORDINANZA NOMINA CTU

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Il TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA – SEZIONE CIVILE, con ORDINANZA del 13 Giugno 2023 del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ammette la Consulenza Tecnica D’Ufficio CTU  su mutuo anticipatamente estinto dal mutuatario nel 2016.

L’Avv. FEDERICO COMBA  del Foro di Milano,  Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, ha ottenuto in collaborazione e per un cliente del Centro Diritto Bancario un altro eccellente risultato in relazione ad un contratto di mutuo  fondiario anticipatamente estinto dal mutuatario nel 2016 finalizzata a verificare se le quote interessi di ciascuna rata sono state calcolate sul debito capitale residuo per tempo vigente, sulla base della legge dell’interesse semplice, in caso contrario, il CTU dovrà eliminare dal PDA l’effetto derivante dall’ #anatocismo nonchè la possibile intervenuta pattuizione e/o promessa di interessi superiori alla soglia #usura

Il Giudice, quindi, conferisce al consulente l’incarico di rispondere al seguente quesito, così riformulato:

  • Accerti il CTU che, a seguito della stipula del mutuo del 17/05/2005, sono intervenuti gli accordi del 04/05/2010 e del 18/07/2011, con il quale ultimo, al quale risulta allegato il piano di ammortamento, le parti convenivano di mettere nuovamente in ammortamento l’importo complessivo in linea capitale di C 194.712,71, con effetto dal 10/07/2011 e termine con la rata scadente il 10/05/2041.
  • Accerti il CTU se le quote interessi di ciascuna rata sono sempre e solo calcolate sul debito capitale residuo per tempo vigente, sulla base della legge dell’interesse semplice. In caso contrario elimini dal piano di ammortamento del mutuo l’effetto anatocistico.
  • Accerti il CTU se, alla data di stipula del contratto, il tasso corrispettivo pattuito in detto contratto sia superiore al tasso soglia determinato dal Ministero de11’Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame.
  • Accerti il CTU se, sulla base della documentazione in atti, sono stati corrisposti interessi di mora e, solo in caso affermativo, accerti il CTU se l’interesse moratorio convenzionalmente pattuito in contratto sia superiore, alla data della stipula, al tasso soglia determinato dal Ministero de1l’Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame avendo cura di aumentare il TEGM per calcolare il tasso soglia di 2,1 punti percentuali.
  • Nel caso in cui risulti che il tasso moratorio pattuito in contratto superi il tasso soglia determinato, con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, dal Ministero de11’Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame, provveda il Consulente a calcolare le somme corrisposte dalla parte finanziata alla Banca a titolo di mora, riportando gli interessi di mora corrisposti entro il tasso soglia o, in alternativa, entro il tasso corrispettivo, laddove non usurario, ovvero, laddove venga accertata l’usurarietà sia del tasso corrispettivo che moratorio, provveda al ricalcolo senza l’applicazione di interesse alcuno determinando la differenza da rimborsare alla parte finanziata.

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