Il TRIBUNALE Ordinario di TORINO, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Vitrรฒ, ha emesso ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C in data 29 maggio 2023 con la quale condanna la banca per usura, al risarcimento e alla refusione delle spese di lite che seguono la soccombenza.
Nuovo importante risultato ottenuto dallโAvv. GAETANO DI FLURI del Foro di Salerno Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, contestando l’usurarietร del contratto di finanziamento per la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto stesso ha ottenuto la condanna della banca al risarcimento e alla refusione delle spese di lite che seguono la soccombenza.
Questo orientamento sembra oramai consolidato nella giurisprudenza di merito e soprattutto di legittimitร .
Il giudizio riguardante lโaccertamento del tasso usuraio in un contratto di cessione del V dello stipendio, richiamando
la sentenza 30 gennaio 2017 N. 8806 della Suprema Corte ha stabilito che in caso di un contratto di mutuo le spese di
assicurazione, ove collegate al contratto principale, e sostenute per ottenere il credito, devono essere
computate per la valutazione del Tasso soglia usura.
Molto interessante il passaggio dell’Ordinanza che si segnala:
“Nรฉ puรฒ essere condiviso lโaltro rilievo della resistente in ordine alla necessitร di rispettare il principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e quello del TEG contrattuale, nel senso che i due tassi devono essere composti dai medesimi elementi. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 19597 del 18.09.2020 hanno compiutamente delineato lโimpianto sistemico che puรฒ cosรฌ essere riassunto:
a) il TEG del singolo contratto deve essere calcolato sempre includendovi tutti i costi, nel rispetto del principio di onnicomprensivitร di cui allโart. 644 c.p.;
b) nei casi in cui perรฒ il TEGM, e quindi il tasso soglia, sia formato senza includere tutti i costi si pone un problema di omogeneitร ; pertanto, il Giudice deve risolvere questo problema quando possibile;
c) il problema dell’omogeneitร รจ risolvibile per le CMS e per gli interessi moratori aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli Interessi di mora, rilevati separatamente, e quindi al di fuori del TEGM; aggiungendo tali rilevazioni al tasso soglia si garantisce lโomogeneitร ;
d) nel caso in cui questa operazione di adeguamento del tasso soglia non puรฒ essere compiuto, come nel caso delle polizze assicurative, il principio di onnicomprensivitร , e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneitร ”.
Ha rilevato il Giudice, inoltre, che nel caso di specie, diversamente dallโipotesi di Commissioni di Massimo Scoperto o
interessi moratori, non vi รจ possibilitร di applicare il principio di omogeneitร prevalendo quello di onnicomprensivitร e tutela del finanziato. La conclusione, una volta accertata lโusura, sarร la gratuitร del contratto ex art. 1815 C.C.