CON IMPEGNO E PERSEVERANZA …L’ARIA STA CAMBIANDO…
Il Tribunale di Avezzano con ordinanza del 19 Aprile 2023 (Est. dott.ssa Alessandra Contestabile) ha revocato il CTU Consulente Tecnico d’Ufficio incompetente disponendo il rinnovo di CTU rinnovando i quesiti peritali per accertare l’eventuale violazione, in tema di subdola applicazione del regime composto, degli artt. 1283 C.C, 1815 C.C., 1346 C.C. e 120 TUB Testo Unico Bancario , nonché per accertare l’eventuale applicazione di interessi usuari e mancata applicazione di parametri Euribor negativi.
ORDINANZA ENCOMIABILE
Il Giudice , “Ritenuto che le censure mosse da parte attrice risultano rivestire il carattere della specificità, con puntuale indicazione delle omissioni in cui è incorso il CTU nell’espletamento del proprio incarico; dalle predette censure, emergono, in effetti, illogiche affermazioni contenute nella relazione/integrazioni, al pari di una effettiva carenza scientifica”
Inoltre “…Ritenuto che rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il CTU sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice e che l’esercizio di tale potere è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione immune da vizi logici (Cass. Sez. Lav. ord. 24 gennaio 2019, n. 2103)”, va disposta la revoca del CTU “per inadeguatezza della metodologia di calcolo utilizzata dal CTU volta a risolvere i quesiti peritali laddove risulti con tutta evidenza che non abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che, nel caso di applicazione del piano di ammortamento alla francese, calcolato con il regime finanziario della capitalizzazione composta senza pubblicizzarne le relative clausole e quindi senza trasparentemente determinarne l’interesse, si incorre in una palese violazione, oltre che della normativa in tema di trasparenza bancaria, altresì del disposto di cui all’art. 1283 c.c., nonché degli artt. 1815 e 1346 c.c. e dell’art. 120 TUB”.
Il Giudice ha quindi ritenuto che , “… per le ragioni sopra esposte, di dover disporre il rinnovo della CTU contabile con i medesimi quesiti disposti con provvedimenti del 05/02/2018 e del 10/04/2018 …”
e precisamente:
- “PROCEDA il CTU al ricalcolo delle reciproche posizioni dare/avere relativamente al mutuo chirografario e al mutuo ipotecario con particolare riferimento all’applicazione di interessi anatocistici ed usurari, alla mancata applicazione di parametri Euribor negativi, all’applicazione di parametri Euribor illegittimi, all’utilizzo della somma erogata con il mutuo ipotecario per estinguere il residuo mutuo chirografario, con rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale ai sensi delle mentovate leggi;
- RICALCOLI il CTU la somma da rimborsare alla società-attrice relativamente alla quota delle commissioni ed oneri del mutuo chirografario, successivamente all’estinzione anticipata del 13 aprile 2011, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 1284, comma 4, cc;
- PROCEDA il CTU, rideterminate le somme eventualmente da decurtare e da restituire, alla compensazione tra le stesse indicando l’eventuale residuo conguaglio;
- EVIDENZI il CTU la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca;
- ACCERTI il CTU il tasso effettivamente applicato e risultante dalle eventuali rettifiche dei saldi banca indicandone le differenze in percentuale”.