Il TRIBUNALE di GROSSETO applica i principi sanciti dalla Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza N. 9479/2023 in tema di superamento del giudicato.
Il consumatore si oppone al pignoramento presso terzi incardinato dalla banca in forza di un decreto ingiuntivo emesso nel 2011 e non opposto, evidenziando il carattere abusivo della c.d. clausola derogativa dellโart. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione a suo tempo azionata in via monitoria.
Un altro ottimo risultato ottenuto dallโAvv. FEDERICO COMBA del Foro di Milano, Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, che in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 9479/2023 con le opportune argomentazioni e impostazioni giuridiche ha ottenuto che il consumatore di fatto venga rimesso in termini per eccepire la nullitร della c.d. clausola derogativa dellโart. 1957 C.C.
Il Giudice dellโesecuzione, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite, sospende lโesecuzione e rimette al Giudice del merito la decisione sul possibile carattere abusivo della predetta clausola.
Alla luce del provvedimento, il consumatore viene di fatto rimesso in termini per eccepire la nullitร della c.d. clausola derogativa dellโart. 1957 C.C.., siccome vessatoria ex artt. 33 Codice del Consumo, con conseguente intervenuta decadenza della banca per violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nel 2011.