🟥ESTINZIONE ANTICIPATA CESSIONE V… RIDUZIONE DEL COSTO DEL CREDITO

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Il TRIBUNALE di MILANO, in funzione di Appello, in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso Sentenza in data 12 maggio 2023 con la quale riforma una sentenza del Giudice di Pace in merito ad un contratto di cessione del V dello stipendio stipulato sotto la vigenza dell’Art. 125 Testo Unico Bancario (TUB)

Un importante risultato ottenuto dall’Avv. GAETANO DI FLURI del Foro di Salerno Consulente Legale partner accreditato al CENTRO DIRITTO BANCARIO, che con le giuste argomentazioni, ha ottenuto riforma una sentenza del Giudice di Pace in merito ad un contratto di cessione del V dello stipendio, stipulato sotto la vigenza dell’art. 125 T.U.B contestando altresì la vessatorietà della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso ai sensi dell’art. 1341 e dell’art. 33 del codice di consumo.

Con sentenza n. 2665 depositata in data 22 aprile 2021 il giudice di pace ha rigettato ogni domanda rilevando come il contratto di finanziamento fosse stato concluso nel 2007, quindi in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB come introdotto dal d.lgs. 141/2010. Il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile retroattivamente la normativa dell’art. 125 sexies tub. Al contempo, il giudice di primo grado ha escluso il carattere vessatorio ai sensi dell’art. 1341 e dell’art. 33 del codice di consumo della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso atteso che nel caso in esame il diritto di recesso era stato esercitato da parte del consumatore e non del professionista.

Il Tribunale di Milano, in funzione di appello, ed in persona del G.I. dr.ssa ANNA GIORGIA CARBONE, in relazione ad un contratto di cessione del V dello stipendio, stipulato sotto la vigenza dell’art. 125 T.U.B., ha espresso due importanti principi di diritto:
A) l’art. 125 TUB è da ritenersi norma imperativa derogabile solo a favore del consumatore ed in caso di estinzione anticipata è previsto il diritto del consumatore ad un’equa riduzione del costo del credito che comprende tutti i costi corrisposti. Il Giudice richiamando i principi già dettati dalla Corte di Appello Meneghina e dal Tribunale di Napoli stabilisce: “Come affermato dalla giurisprudenza che si condivide «benchè [….] tale pronuncia sia intervenuta su una direttiva recepita nel nostro ordinamento con il citato art. 125 sexies TUB, che s’è già detto non essere applicabile alla fattispecie per cui è causa (per essere entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa), tuttavia, da un lato, come sopra evidenziato, il “precedente” art. 125 TUB già avrebbe potuto condurre ad una riduzione di tutti i costi del finanziamento a prescindere dalla loro qualificazione in termini di costi recurring piuttosto che up front, da un altro, pare anche possibile ritenere che una tale interpretazione dell’art. 125 TUB, laddove prevede, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito”.
B) La sentenza della Corte di Giustizia Europea ( c.d. Lexitor), anche se interpreta una direttiva successiva, può ritenersi valida anche ai contratti stipulati precedentemente all’introduzione dell’art. 125 sexies TUB, in quanto le due direttive (87/102 e 2008/48/) hanno la stessa finalità di protezione del consumatore e dunque vanno lette in modo unitario.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il “diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito” viene ulteriormente confortata dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea con cui è stata sostanzialmente affermata la necessità di una restituzione proporzionale sia dei costi c.d. up front sia dei costi c.d. recurring, e, ciò, in base al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull’intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo. (Corte d’Appello di Milano sentenza 11/05/2022 n. 1565/2022; analogamente, Trib. Napoli, 24/01/2022 n. 743/2022)”.

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