Dopo le recenti ordinanze di Napoli e Bari, anche il Tribunale di Monza ha ammesso i quesiti sul regime composto.
Ottimo risultato ottenuto dall’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara, che con le giuste argomentazioni, impostazioni tecniche ed esposizione giuridica ha ottenuto l’accertamento tecnico soprattutto su questioni complesse e tecnicamente difficili da rappresentare ai giuristi.
Il Tribunale Ordinario di Monza – Terza Sezione Civile – con Ordinanza del 02 Maggio 2023 ammette Consulenza Tecnica d’Ufficio volta all’accertamento della eccepita indeterminatezza degli interessi a fronte della mancanza del piano di ammortamento e dell’omessa pattuizione del regime composto, nonché l’effettivo dare avere con applicazione del regime semplice e dei tassi BOT ex art. 117 TUB. Dopo le recenti ordinanze di Napoli e Bari, anche il Tribunale di Monza ha ammesso i quesiti sul regime composto.
A fronte di puntuale e precisa allegazione in merito alla eccezione di omessa allegazione del piano di ammortamento del rapporto di mutuo e mancata pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi [e quindi di indeterminatezza del TAN e, nel complesso, del monte interessi complessivo cui si è impegnata parte mutuataria, ndr], va ammessa CTU volta all’accertamento:
- della possibilità di identificazione univoca, sulla base dell’originario contratto di mutuo fondiario e del successivo atto di frazionamento con la subentrata Banca ____ S.p.A. e dei documenti ad essi allegati, di parametri per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e degli interessi, anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso di interesse effettivo, del regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi, pur in assenza del piano di ammortamento iniziale/piani di ammortamento alla data del frazionamento, o se, sulla base del tenore complessivo delle clausole contrattuali e per effetto dell’assenza del piano di ammortamento, siano possibili differenti computi alternativi;
- della correttezza dei parametri indicati da parte opponente a sostegno della ritenuta esistenza dell’indebito da essa quantificato, derivante dalla applicazione del piano di ammortamento con interessi in capitalizzazione composta anziché con capitalizzazione semplice;
- della correttezza del ricalcolo effettuato da parte opponente in caso di nullità parziale, con applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a), e in ogni caso dell’esatta somma ancora dovuta dalla mutuataria per effetto dell’applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a).