LA TITOLARITA’ DEL CREDITO VA DIMOSTRATA CON LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO DI CESSIONE CHE IDENTIFICHI INEQUIVOCABILMENTE IL CREDITO AZIONATO
Le disposizioni del codice civile che disciplinano la cessione del credito e ne regolano gli effetti prevedono, come è noto, che essa si perfezioni con lo scambio di volontà tra il cedente ed il cessionario. Infatti, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., il debitore ceduto non dovrà necessariamente prendere parte all’accordo; nei riguardi di quest’ultimo, la cessione dispiegherà i propri effetti « … quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata» (1264 cod. civ.).
Occorre precisare che, come è previsto dal 2° co. dell’art. 1264 cod. civ., la notifica è diretta ad impedire che l’eventuale pagamento effettuato nei riguardi del cedente abbia efficacia liberatoria. Sul punto, vanno richiamati gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, i quali nel ribadire che non vi sia alcun termine perentorio entro il quale la notifica debba esse effettuata, sottolineano come quest’ultima non debba essere necessariamente eseguita secondo le forme prescritte dagli artt. 137 e successivi del Codice di Procedura Civile, essendo possibile ricorrere a qualsiasi mezzo comunque idoneo a raggiungere lo scopo (Le regole in materia di notificazioni scandiscono le varie fasi che devono susseguirsi per notificare uno o più atti alle parti interessate a riceverli. La regola generale, contemplata dal primo comma dell’art. 137 Codice di Procedura Civile, prevede che, quando non sia previsto altrimenti, le notificazioni siano eseguite dagli ufficiali giudiziari. Nel caso di specie, il codice civile non prescrive particolari formalità per la notifica della cessione del credito e, pertanto, secondo la dottrina è sufficiente una comunicazione inviata mediante raccomandata postale, una comunicazione verbale ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario).
Tale disciplina è solo parzialmente derogata da quella speciale ex art. 58 T.U.B. secondo cui in caso di «cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» – ovvero qualora si versi in presenza di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 4 l. n. 130/1999 (che richiama espressamente a sua volta l’art. 58 T.u.B. e da ultimo Cass. Sent. 16 aprile 2021, n. 10200) – «la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del Codice Civile».
La ratio di tale previsione si rinviene nella necessità di dispensare «la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti»(Cass. sent. 17 marzo 2006, n. 5997); diversamente, infatti, l’istituto creditizio sarebbe gravato da un peso considerato eccessivo. Sulla base di questa disposizione, può dirsi che la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la sua iscrizione nel registro delle imprese assumono in detto ambito peculiare rilevanza perché consentono di ritenere il trasferimento efficace nei confronti dei debitori ceduti a prescindere da una formale notifica agli stessi. Deve, tuttavia, tenersi presente che la disciplina speciale subordina l’applicabilità della stessa alla circostanza che oggetto della cessione siano crediti individuabili in blocco. Trattasi quindi di crediti che, seppure autonomi, sono funzionalmente connessi sotto il profilo funzionale sulla base di predefiniti criteri.
In questo contesto, con specifico riferimento alla rilevanza sul piano probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, la giurisprudenza ha assunto posizioni discordanti. Preliminarmente, va precisato che la Corte di Cassazione ritiene che l’assolvimento degli obblighi pubblicitari ex art. 58 T.U.B. consolidi una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta cessione, non essendo ad esso correlata alcuna efficacia costitutiva del negozio posto in essere.
La pubblicazione, dunque, annuncia l’avvenuta cessione ma non può essere considerata alla stregua di uno strumento in grado di confermare la validità dell’operazione di trasferimento realizzata.
Di contro, nell’ipotesi in cui nella Gazzetta Ufficiale fossero individuati con chiarezza – in ossequio al principio contemplato dall’art. 1346 Codice Civile della determinatezza dell’oggetto del contratto – i singoli crediti trasferiti, la pubblicazione potrebbe acquisire una rilevanza probatoria specifica con riguardo alla legittimazione attiva del cessionari e u questo aspetto in particolare è molto chiaro il passaggio della Cass. Sentenza 28 febbraio 2020, n. 5617. In questol caso, il contenuto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dovrebbe, tuttavia, nella sostanza ricalcare il contenuto del contratto di cessione.
Va osservato che, di regola, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale individua il giorno a partire dal quale il pagamento effettuato al cedente non libera più il debitore ceduto. Sicché, colui che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» dovrà «fornire la prova documentale della propria legittimazione» per il tramite di documenti idonei a «dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco».
Tribunale di Verona ha precisato che l’effetto traslativo della cessione può essere prodotto solo a seguito della conclusione del contratto, mentre la pubblicazione in G.U. è finalizzata unicamente a rendere noto l’avvenuto trasferimento ai debitori. Il giudice con provvedimento del 14 dicembre 2021, ha ulteriormente chiarito che il contratto di cessione può essere provato in giudizio con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche per il tramite dell’estratto della G.U. Tuttavia, in tal caso, è necessario che l’oggetto del contratto sia individuato in modo determinato o univocamente determinabile nell’avviso. Il Tribunale di Treviso ha emesso un’ordinanza che ricalca nella sostanza la ricostruzione in diritto effettuata dall’orientamento maggioritario. Non a caso, il giudice ha richiamato testualmente un lungo passaggio estrapolato dalle pronunce della Corte di Cassazione menzionate. Il giudice, con ordinanza del 22 novembre 2021, preliminarmente, ha rilevato che l’attore – il quale nell’esercitare la propria azione si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.u.B. – ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto della controversia nella citata operazione. A tal proposito nel caso sottoposto al proprio vaglio, il Tribunale ritenne che non fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva del creditore procedente, il quale si sarebbe limitato a produrre in giudizio l’avviso pubblicato in Gazzetta.
Secondo il giudice, la pubblicazione in G.U. è funzionale esclusivamente a comunicare l’avvenuta cessione ma non è lo strumento adatto, ad esempio, a distinguere i crediti inclusi da quelli esclusi dall’accordo tra le parti.
In particolare, l’avviso pubblicato in G.U. conteneva i crediti derivanti da «contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 271/2008». Pertanto, nel caso in esame, la pubblicazione in Gazzetta faceva solo un generico e indefinito riferimento ai crediti oggetto di cessione, sì che «l’onere della prova della ricomprensione del credito vantato … nell’ambito della cessione» non risultava «soddisfatto dalla produzione della dichiarazione del cedente». Anche in tale occasione, il Tribunale ribadì che per provare la propria legittimazione ad agire il creditore avrebbe dovuto produrre documenti idonei – non ritenendo come tale la pubblicazione in G.U.- a dimostrare che il credito oggetto della controversia rientrasse nella cessione in blocco.
Anche il Tribunale di Spoleto si è espresso sul punto, con la pronuncia del 6 settembre 2021. In tal caso, il cessionario produsse l’avviso dell’avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che contemplava anche l’indirizzo del sito internet ove era possibile consultare ulteriori dati relativi ai crediti. Anche in questa circostanza, il Giudice rilevò che questo fosse l’unico documento prodotto dalla parte a fondamento delle proprie pretese e, comunque, inadatto a provare la titolarità del credito. Le indicazioni in esso contenute non erano infatti sufficientemente precise né tali da consentire l’esatta individuazione delle posizioni oggetto della cessione e ciò anche in ragione del fatto che l’avviso rinviava, per relationem, ad altre fonti.
Dall’analisi della recentissima giurisprudenza di merito, Tribunale di Avezzano 17 Febbraio 2022 N. 44 – Tribunale di Teramo 24 Febbraio 2022 N. 162 – Tribunale di Salerno 28 Febbraio 2022 N. 729 – Tribunale di Salerno 02 Marzo 2022 N. 765 – Tribunale di Frosinone 8 Marzo 2022 N. 221 – Tribunale di Aosta 14 Marzo 2022 N. 96 – Corte di Appello di Torino 15 Marzo 2022 N. 297 – Tribunale di Pordenone 8 Giugno 2022N. 362 – Tribunale di Salerno 5 Luglio 2022 N. 28019 – Tribunale di Benevento 7 Luglio 2022 N. 28073 – Corte di Appello di Milano 26 Agosto 2022 N. 28066 – Tribunale di Civitavecchia 30 Agosto 2022 N. 28154 – Tribunale di Napoli Nord 13 Settembre 2022 N. 3164 – Tribunale di Napoli 20 Settembre 2022 N. 28107 – Tribunale di Velletri 21 Settembre 2022 N. 28114 – Tribunale di Benevento 30 Settembre 2022 N. 28158 – Tribunale di Prato 4 Ottobre 2022 N. 28028 – Tribunale di Torino 12 Ottobre 2022 N. 28180 – Tribunale di Forlì 13 Ottobre 2022 N. 28131 – Tribunale di Napoli 18 Ottobre 2022 N. 28085 Tribunale di Avezzano 19 Ottobre 2022 N. 28190 – Tribunale di Cassino 15 Novembre 2022 N. 1528 – Tribunale di Ferrara 25 Novembre 2022 N. 666 – Tribunale di Bologna 25 Novembre 2022 N. 2897 – Tribunale di Brescia 21 Dicembre 2022 N. 3086 – Tribunale di Firenze 5 Dicembre 2022 N. 3401 – Tribunale di Prato 31 Dicembre 2022 N. 749 – Tribunale di Cassino 11 Gennaio 2023 N. 19,
si evidenzia la tendenza dei Tribunali a conformarsi all’orientamento tale che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a certificare la titolarità del credito ceduto, ma sia necessario produrre il contratto di cessione che certifichi inequivocabilmente la titolarità del credito azionato.